Art. 2
(Spoglie animali destinate ai cimiteri)
1. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari.
2. L'inumazione è consentita a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.