Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Titolo III

Modifiche alla legislazione regionale di settore

Capo I

Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Art. 29

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 4/2010 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 7, c. 1, lett. d) della medesima L.R. 4/2010.

Articolo abrogato da art. 6, comma 57 quinquies, lettera c), L. R. 1/2004 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, comma 57 ter, L.R. 1/2004. L'abrogazione differita già disposta con l'art. 9 della L.R. 4/2010 rimane priva di effetti a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 medesimo ad opera dell'art. 6, comma 57 qtr, lett. c), L.R. 4/2010, come inserito dall'art. 1, comma 10, L.R. 5/2013.

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 . L'abrogazione differita già disposta dall'art. 6, c. 57 quinquies, L.R. 1/2004, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del c. 57 quinquies medesimo ad opera dell'art. 43, c. 1, lett. g), L.R. 28/2017.

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 65/1976)

(2)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l'impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.>>;

b) l'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 7 e 8, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell'impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l'ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L'ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.>>;

c) l'articolo 5, come sostituito dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

1. L'impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezziario unico stabilito dalla Regione.

2. In sede di collaudo degli impianti l'ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l'identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.>>;

d) l'articolo 8, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:

<<Art. 8

1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell' Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:a)pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;b)fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.>>;

e)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 9/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 65/1976.

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, lettera hh), L. R. 9/2007 . Le modifiche apportate continuano tuttavia a trovare applicazione, per la parte concernente gli artt. 3 e 5 e il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 65/1976, sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007; per la parte concernente i commi 2 e 3 dell'art. 4, fino all'entrata in vigore del regolamento forestale di cui all'art. 95, L.R. 9/2007.

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 45/1985)

1. L'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

1. Per il ripristino delle strade classificate vicinali le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono concedere le provvidenze previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).>>.

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 15/1991)

(1)

1. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 39/1992, le parole <<presso la tesoreria regionale>> sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 5, come sostituito dall'articolo 75, comma 5, della legge regionale 42/1996, le parole <<dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane>>

c) al comma 1 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 42/1996, le parole <<Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane>>;

d) al comma 2 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 39/1992, la parola <<Ispettorato>> è sostituita dalla seguente: <<ente>>;

e) al comma 5 dell'articolo 6 le parole <<L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ente emittente>>;

f) al comma 5 bis dell'articolo 6, come aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 39/1992, le parole <<al competente Ispettorato ripartimentale>> sono soppresse.

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 8/1992)

1. Alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola <<concessi>> sono inserite le seguenti: <<dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia>>;

b) al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<agli articoli 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 2>>.

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 38

(Modifiche alla legge regionale 32/1995)

1. Alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

<<4.Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:

a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;

b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.>>;

b) l'articolo 13, come modificato dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 31/1996, è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all'articolo 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell'articolo 2, comma 3, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.

2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.>>.

Art. 39

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 42/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 (Liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 65/1976) della legge regionale 42/1995, le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate>>.

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017

Art. 41

(Modifiche alla legge regionale 42/1996)

1. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis dell'articolo 4, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:

<<2 bis.Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato.>>;

b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<6.Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.>>.

Art. 42

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/1998)

1. L'articolo 1 della regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

1. La Provincia di Trieste sostiene l'attività didattica, educativa e divulgativa svolta dalla Riserva naturale marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali interessanti l'arco costiero della Regione, istituite con la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione provinciale di Trieste è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione italiana per il World Wide Fund for nature, quale Ente gestore della Riserva marina di Miramare ai sensi del decreto interministeriale del 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).

3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.>>.

Art. 43

(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 12/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 12/1998, come sostituito dall'articolo 6, comma 48, della legge regionale 1/2005, è sostituito dal seguente:

<<3.Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:

a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d'Incarojo e Val Pontebbana;

b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;

c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.>>.

Art. 44

(Modifiche alla legge regionale 23/1999)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;

b) al comma 3 dell'articolo 7 la parola <<regionale>> è soppressa;

c) al comma l dell'articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento della Provincia>>;

d) al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Provincia>>;

e) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<3.Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.>>;

f) al comma 4 dell'articolo 12, le parole <<ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura>> sono soppresse;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)

1. Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.>>;

h) l'articolo 14, come modificato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Autorizzazione alla raccolta)

1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.>>;

i) l'articolo 15, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

(Iniziative finanziate)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:

a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.

3. Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.>>;

j)

( ABROGATA )

k) al comma 1 dell'articolo 17, come modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, le parole <<dal Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;

l) al comma 3 dell'articolo 19, le parole <<Tesoreria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione>>.

(1)

Note:

Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017

Art. 45

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2000)

1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

<<14.Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.>>;

b) al comma 15 le parole <<Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle strutture aziendali della Direzione regionale dell'agricoltura.>> sono soppresse.

Art. 46

(Modifiche alla legge regionale 15/2000)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole <<la Regione può>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono>>;

b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura e>> sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2006, le parole <<L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate>>.

Art. 47

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 6, L. R. 25/2007

Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 13/2001)

(1)

1. Alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<l'Amministrazione regionale accorda>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano>>;

b)

( ABROGATA )

Note:

Parole soppresse al da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 49

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2002)

1. L'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Contributi alle associazioni ornitologiche regionali)

1. Le Province concedono contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attività.

3. I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.>>.

Art. 50

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 18/2004)

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Contributi per specie forestali a rapido accrescimento)

1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.>>.

Art. 51

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)

1. All'articolo 23 della legge regionale 18/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1.Le Province erogano contributi a favore delle scuole della regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l'accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all'80 per cento del costo sostenuto.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2.Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.>>.

Art. 52

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)

1. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), le parole <<dell'esercizio 2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli esercizi 2005 e 2006>>.

Capo II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di ambiente ed edilizia

Art. 53

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ff), L. R. 34/2017

Art. 54

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 55

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10/1997)

1. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), come da ultimo modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20/2005, dopo le parole <<i benefici previsti>>, le parole <<dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 e modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29,>> sono soppresse.

Art. 56

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ff), L. R. 34/2017

Art. 57

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/1998)

1. All'articolo 16 della legge regionale 13/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione provinciale>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4.I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.>>.

Capo III

Modifiche alla legislazione regionale in materia di energia

Art. 58

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012

Capo IV

Modifiche alla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale

Art. 60

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 61

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Capo V

Modifiche alla legislazione regionale in materia di cultura, sport e politiche giovanili

Art. 62

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera x), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Art. 63

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera kk), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 64

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 21/1999)

1. L'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso), è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Concessione di contributi)

1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.>>.

Art. 65

(Modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Contributi per gli impianti sportivi)

1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.>>.

(1)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 bis, L.R. 8/2003.