Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Art. 7

(Funzioni dei Comuni)

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);

b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);

c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);

d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).