Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 67 bis
(Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000) (1)
1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi alle domande presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.
2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000.
Note:1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 25/2007