Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Art. 6

(Riordino legislativo)

1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale;

b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;

d) impianti a fune;

e) piste da sci;

f) energia;

g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;

i) orientamento al lavoro;

j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;

k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;

l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;

m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;

n)

( ABROGATA )

o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

(1)

Note:

Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021