Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Art. 3

(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti)

1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.

2. Il personale regionale è trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.

3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e all'articolo 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

(1)

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 48, L. R. 17/2008