Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Art. 26

(Funzioni delle Province)

(2)

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.

(4)

2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.

3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

(1)(3)

4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 19, L. R. 1/2007

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 17/2008

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2016