Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Art. 19

(Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico)

(1)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;

b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);

d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2007