Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili
Art. 25
1.
Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:
a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;
c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;
d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;
e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007
Art. 26
(Funzioni delle Province)
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.
2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.
3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.
4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 19, L. R. 1/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 17/2008
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 27
(Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.