Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Capo II
 Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia
Art. 13
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 16/2007
Art. 15
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 28, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 2, comma 35, L. R. 18/2011
Art. 18
 (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.
Art. 19
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2007