Art. 66
(Regolamenti)
1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.
3. L'esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di indirizzo di cui all'
articolo 3, comma 4, della legge regionale 68/1981, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell'atto di indirizzo di cui all'
articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della presente legge, per la materia sport e tempo libero.