Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 48
1.
Alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<l'Amministrazione regionale accorda>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano>>;
b)
( ABROGATA )
Note:
1 Parole soppresse al da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007