<<14.Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.>>;