Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 44
1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
b) al comma 3 dell'articolo 7 la parola <<regionale>> è soppressa;
c) al comma l dell'articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento della Provincia>>;
d) al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Provincia>>;
f) al comma 4 dell'articolo 12, le parole <<ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura>> sono soppresse;
j)   ( ABROGATA )
k) al comma 1 dell'articolo 17, come modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, le parole <<dal Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
l) al comma 3 dell'articolo 19, le parole <<Tesoreria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione>>.
Note:
1 Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017