<<Art. 13
(Criteri e modalità di concessione dei contributi)
1. Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all'articolo 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell'articolo 2, comma 3, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.
2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.>>.