Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 30
1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
l'articolo 8, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:a)pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;b)fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.>>;

e)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 9/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 65/1976.
2 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, lettera hh), L. R. 9/2007 . Le modifiche apportate continuano tuttavia a trovare applicazione, per la parte concernente gli artt. 3 e 5 e il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 65/1976, sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007; per la parte concernente i commi 2 e 3 dell'art. 4, fino all'entrata in vigore del regolamento forestale di cui all'art. 95, L.R. 9/2007.