1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'
articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall'articolo 53, comma 1, della presente legge.