Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilitą, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 13
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualitą dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o pił inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 16/2007