1.
Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:
a) promozione e sostegno economico di attivitą e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;
c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;
d) promozione e sostegno economico delle attivitą realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;
e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007