Legge regionale 06 novembre 2006 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 13

(Piano regionale delle sale cinematografiche)

1.La Regione approva il Piano regionale delle sale cinematografiche che nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) determina:

a) il rapporto tra popolazione e numero dei posti delle sale a livello provinciale e regionale;

b) i criteri per la localizzazione delle aree destinate a proiezioni cinematografiche;

c) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;

d) le caratteristiche della viabilità e del traffico e dei parcheggi delle aree da destinate alle proiezioni cinematografiche;

e) il livello degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;

f) i termini entro i quali il Nucleo tecnico regionale esprime il parere di cui all'articolo 14, comma 2;

g) le ipotesi di decadenza o sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 14, le condizioni di rilascio e i termini di efficacia;

h) le eventuali ipotesi di deroga alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 14 e i criteri di semplificazione delle procedure di autorizzazione per luoghi di proiezioni con un limitato numero di posti, per i cinecircoli, per i cinestudi e per altri spazi a carattere associativo;

i) le eventuali ipotesi di competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione, definendone la procedura di autorizzazione;

j) il periodo massimo di apertura delle arene cinematografiche.

2.Il Piano regionale delle sale cinematografiche è approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Conferenza delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) centralità dello spettatore che possa contare su una rete di sale efficiente e diversificata sul territorio;

b) favorire una fruizione diversificata delle opere cinematografiche, avuto riguardo al contesto sociale, ambientale e infrastrutturale;

c) assicurare la priorità dei trasferimenti delle sale e arene esistenti nello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

d) valorizzare la funzione sociale dell'esercizio cinematografico;

e) favorire la localizzazione delle sale cinematografiche nei centri storici, nelle aree urbane e svantaggiate;

f) coordinare lo sviluppo delle aree destinate alle proiezioni cinematografiche con la normativa in materia di Piano territoriale regionale;

g) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;

h) promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riferimento all'introduzione di sistemi di trasmissione digitale;

i) garantire lo spazio destinato alle proiezioni riservate ai cinecircoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 28/2004, in conformità alla normativa sulla sicurezza;

j) attuare il principio di sussidiarietà e la semplificazione dei procedimenti.

3.Il Piano è modificato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e di monitoraggio, posto in essere dalla Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, e delle altre informazioni acquisite dalla SIAE e dall'AGIS, che sono oggetto della relazione annuale delle tendenze e dell'andamento dei consumi cinematografici, da trasmettersi al Presidente della Regione e al Nucleo tecnico regionale.