Legge regionale 06 novembre 2006, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.
Capo V
 Localizzazione e apertura delle sale cinematografiche
Art. 13
 (Piano regionale delle sale cinematografiche)
2. Il Piano regionale delle sale cinematografiche è approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Conferenza delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) centralità dello spettatore che possa contare su una rete di sale efficiente e diversificata sul territorio;
b) favorire una fruizione diversificata delle opere cinematografiche, avuto riguardo al contesto sociale, ambientale e infrastrutturale;
c) assicurare la priorità dei trasferimenti delle sale e arene esistenti nello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
d) valorizzare la funzione sociale dell'esercizio cinematografico;
e) favorire la localizzazione delle sale cinematografiche nei centri storici, nelle aree urbane e svantaggiate;
f) coordinare lo sviluppo delle aree destinate alle proiezioni cinematografiche con la normativa in materia di Piano territoriale regionale;
g) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;
h) promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riferimento all'introduzione di sistemi di trasmissione digitale;
j) attuare il principio di sussidiarietà e la semplificazione dei procedimenti.
3.Il Piano è modificato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e di monitoraggio, posto in essere dalla Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, e delle altre informazioni acquisite dalla SIAE e dall'AGIS, che sono oggetto della relazione annuale delle tendenze e dell'andamento dei consumi cinematografici, da trasmettersi al Presidente della Regione e al Nucleo tecnico regionale.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.