Art. 19
(Norme transitorie e finali)
1.I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dalla presente legge sono regolati dalla normativa previgente. Le abrogazioni di cui all'articolo 17 e le modifiche di cui all'articolo 18 hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione della presente legge.
2.Nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle sale cinematografiche di cui all'articolo 13, le autorizzazioni di cui all'articolo 14, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di approvazione del Piano medesimo.
3.Con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli di cui all'articolo 6 e con le mediateche pubbliche riconosciute ai sensi dell'articolo 7 la Regione provvede a disciplinare il trasferimento e le modalitą di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale.
4.I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformitą alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.