Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.
Art. 22
 (Convenzioni-tipo)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono approvati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 381/1991, schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.