Art. 23
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore socioeducativo)
2.Per l'anno 2006 i contributi previsti dall'
articolo 21 della legge regionale 32/1987 e dall'
articolo 13 della legge regionale 49/1993, sono destinati, esclusivamente, all'adeguamento dei servizi di asilo nido, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti di cui all'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/2005, nonché all'arredamento di nuovi asili nido aziendali realizzati, con contributi pubblici, da consorzi industriali.