Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 25

(Demanio idrico regionale)

1. Per le esigenze di conservazione, miglioramento e mantenimento della biodiversità, nonché per le iniziative riguardanti la fruizione didattica e le attività di ricerca scientifica, le porzioni di demanio idrico regionale che presentano caratteri di naturalità particolarmente significativi, in particolare per quanto riguarda la presenza di specie e habitat di interesse comunitario o specie animali o vegetali endemiche rare o minacciate, sono attribuite alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna mediante deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità.