Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 24

(Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di conservazione dei siti Natura 2000)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese, con le modalità di cui al comma 1, per interventi di inventario, tutela e gestione degli habitat, della flora spontanea e della fauna selvatica e in particolare per le seguenti attività:

a) svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b) attività inerenti la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale di cui alle direttive europee 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Note:

Articolo sostituito da art. 6, comma 54, L. R. 22/2007