﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 25 agosto 2006

      , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> La Regione può concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per la costituzione e l'avviamento nei settori per i quali non sono previste misure analoghe di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span> I contributi per l'avviamento di cui al comma 1 non possono essere concessi in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione dei produttori. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione di produttori non può superare i 400.000 euro.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span> La Regione, al fine di favorire lo svolgimento da parte delle organizzazioni dei produttori di programmi annuali di attività finalizzati all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale, può concedere contributi, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di stato. La Regione può altresì concedere contributi destinati ad alimentare il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori previsto dalla normativa nazionale; il contributo non può superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci ed è concesso nella misura massima del 5 per cento del valore della produzione fatturata nell'anno precedente alla concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span> Con regolamento regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili al contributo, gli importi massimi per beneficiario nonché le priorità nella concessione dei contributi stessi; l'efficacia del regolamento è subordinata alla comunicazione dello stesso alla Commissione europea.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span> I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span> Per le finalità previste dai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6898 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole con la denominazione &lt;&lt;Contributi alle organizzazioni dei produttori attive nella produzione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea per la costituzione e l'avviamento e per lo svolgimento di attività finalizzate all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale&gt;&gt; e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span> All'onere di 10.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 30/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 30/2007</p></p></body></html>