Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 8
 (Modifiche alla legge regionale 15/2000 concernentei prodotti biologici nelle mense pubbliche)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: <<tutelare la salute dei cittadini>> sono aggiunte le seguenti: <<e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia>>.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: <<dell'80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 90 per cento>>.
4. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: <<ai sensi dell'articolo 2, comma 3>> sono soppresse.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 6804 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 4/2010