Art. 8
1. Al
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: <<tutelare la salute dei cittadini>> sono aggiunte le seguenti: <<e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia>>.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 6804 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 4/2010