Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 36
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 26/2004 relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali)
1. Al fine di salvaguardare la continuitą delle attivitą agricole preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui all'articolo 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative all'individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria.