Art. 30
(Norma in materia di espropriazione per pubblica utilità)
1. I Consorzi di bonifica, in qualità di autorità espropriante, possono procedere ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione e pubblica utilità (Testo A)), per le fasi procedimentali non ancora concluse, anche per i progetti la cui pubblica utilità sia intervenuta prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato.
2. Per le opere pubbliche di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o di concessione, i cui rapporti contributivi non sono ancora stati definiti con provvedimento finale, possono essere riconosciute, in sede di rendicontazione finale, le spese per l'acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, nei limiti del finanziamento complessivamente assentito.