<<Art. 17
(Servizio scolastico)
1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'
articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) contributi annuali a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto a una distanza di almeno venti chilometri dal comune ove è ubicato l'istituto ove gli stessi prestano servizio.
4. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.
5. . Tra le priorità disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 sono previste, nell' ordine, le seguenti:a) insegnanti che risiedono a maggiore distanza dall'istituto ove prestano servizio;
b) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di primo grado;
c) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado;
d) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione primaria.>>.