Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 14
 (Norme urgenti in materia di avversità atmosferiche)
2. Ai fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 5.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che, a seguito di verifiche, anche a campione, eseguite dai soggetti di cui al comma 1, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.
4. Le aziende agricole di cui al comma 3 presentano agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarano l'entità percentuale del danno subito alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche, e di non avere beneficiato di altri aiuti compensativi per il medesimo evento.
5. I contributi statali erogati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso sono concessi con le medesime modalità e alle stesse condizioni stabilite al comma 3.
6. Con regolamento regionale sono stabiliti eventuali ulteriori criteri e modalità per l'attuazione dell'intervento finanziario.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330 2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 9/2008