Legge regionale 10 agosto 2006, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2006

Norme in materia di portualità
Art. 1
1. L'Amministrazione regionale persegue gli scopi di cui all'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n.22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), di cuiall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), anche assegnando i fondi di cui ai capitoli 3769 e 3775 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste che li impiega per le finalità delle menzionate leggi. La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare ai beneficiari sulla base di programmi di impiego, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 22/2010
2 Articolo interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010