Art. 8
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 - tabelle A1 e A2 e dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 7 - tabella A3 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.