Legge regionale 26 maggio 2006 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2014

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).

Capo I

Adeguamento all'ordinamento comunitario

Art. 1

(Finalità)

1.La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge:

a) dispone l'attuazione delle seguenti direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana:

1) direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005;

2) direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola;

3) direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;

b) dispone l'attuazione per rinvio delle direttive comunitarie, aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, in materia di alimentazione per gli animali elencate all'allegato G, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004;

c) modifica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine dell'adeguamento dell'ordinamento regionale al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Capo II

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)

Art. 2

(Metodi di campionamento)

1.I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori massimi delle sostanze disciplinate dalle direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono prelevati secondo le modalità indicate nei seguenti allegati:

a) i campioni destinati al controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato A;

b) i campioni destinati al controllo di benzo(a)pirene sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato B;

c) i campioni destinati al controllo di stagno sono prelevati secondo le modalità tecniche di cui all'allegato C.

2.I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo delle sostanze è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

Art. 3

(Metodi di analisi)

1.La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori delle sostanze devono essere conformi ai criteri indicati nei seguenti allegati:

a) per il controllo di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD si applicano i criteri di cui all'allegato D;

b) per il controllo di benzo(a) pirene si applicano i criteri di cui all'allegato E;

c) per il controllo di stagno si applicano i criteri di cui all'allegato F.

Capo III

Attuazione delle direttive comunitarie in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

Art. 4

(Attuazione per rinvio)

1.Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2004, le direttive comunitarie elencate all'allegato G in materia di alimentazione per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, trovano applicazione nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Capo IV

Modifica alla legge regionale 14/2002 in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)

1.Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole: <<dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2002)

1.La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

<<c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)

1.Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<10.La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)

1.Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<9.Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.>>.

2.Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

<<9 bis.Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento mediante una procedura che si svolga nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2002)

1.L'articolo 14 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)

1.Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2.Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

3.Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14/2002)

1.Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: <<l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo>> sono soppresse le seguenti: <<, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto>>.

2.Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 14/2002 le parole: <<previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici,>> sono soppresse.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 14/2002)

1.Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

<<1 bis.L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 38.>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 14/2002)

1.Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002 le parole: <<dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE>>.

2.Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<2.Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;

c) qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;

d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.>>.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 14/2002.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 14/2002)

1.Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<3.Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.>>.

2.Al comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 14/2002 le parole: <<di carenza>> sono soppresse.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 14/2002)

1.Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002 le parole: <<capitolato generale d'appalto>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento di cui all'articolo 4>>.

2.Dopo il comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

<<7 bis.La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14/2002)

1.Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 14/2002 le parole: <<impresa appaltante>> sono sostituite dalle seguenti: <<impresa appaltatrice>>.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 14/2002)

1.Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 14/2002 dopo le parole: <<responsabile del procedimento>> sono inserite le seguenti: <<, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore,>>.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 14/2002)

1.Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole: <<direttiva 93/37/CEE e dalle norme statali di recepimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttiva 2004/18/CE>>.

2.Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole: <<di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 38>>.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 14/2002)

1.La rubrica dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

<<Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici>>.

2.Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

<<1 bis.Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.>>.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1.All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2 le parole: <<soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e>> sono soppresse;

b) la lettera d) del comma 7 è abrogata;

c) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

<<g) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l'atto di delegazione, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento del quadro economico post-appalto alla consegna e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>;

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:<<10 bis.I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.>>.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 14/2002)

1.L'articolo 54 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 54

(Nomina dei collaudatori)

1.I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2.Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all'articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3.Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:

a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;

b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

4.Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

5.Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l'esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.

6.I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l'intervento da collaudare.>>.

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 14/2002)

1.L'articolo 67 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 67

(Dichiarazione di pubblica utilità)

1.Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.

2.Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3.Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.>>.

Art. 23

(Inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 14/2002)

1.Dopo l'articolo 67 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 67 bis

(Incarichi nell'ambito di procedure espropriative)

1.Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 14/2002)

1.Al comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 14/2002 le parole: <<ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 865/1971>> sono soppresse.

Art. 25

(Attuazione della direttiva 2004/18/CE)

1.Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato, con successiva legge regionale è disposta l'attuazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 26

(Direttive attuate in via regolamentare)

1.Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 10/2004, le direttive attuate in via regolamentare ai sensi della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), sono elencate all'allegato H.

Art. 27

(Modifiche agli allegati)

1.Il testo degli allegati alla presente legge è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in particolare, ai fini dell'adeguamento dei medesimi ad ulteriori sopravvenuti atti comunitari.

Art. 28

(Abrogazioni)

1.Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari);

b) articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

c) articoli 52, 53, 65, 66 e 69 della legge regionale 14/2002.