Art. 4
(Spese ammissibili e entità dei contributi)
1.I contributi previsti dal Piano a favore dei soggetti attuatori delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, sono destinati alla copertura delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché delle spese di effettuazione degli esami e il rilascio delle relative certificazioni.
2.I contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, per la dotazione o il potenziamento funzionale delle postazioni telematiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza per uso pubblico sono concessi in misura non superiore al 60 per cento della spesa sostenuta, fino all'ammontare di 2.500 euro. Per importi superiori e fino all'ammontare massimo di spesa di 5.000 euro la percentuale massima del contributo è fissata al 30 per cento della spesa.
3.I contributi individuali previsti dall'articolo 3, comma 2, per l'acquisto di apparecchiature, di sistemi di sicurezza e di servizi telematici sono concessi in misura non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta, elevata al 75 per cento per persone a basso reddito, entro il limite massimo di spesa di 750 euro.