Art. 53
(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle cittą)
1. La Regione promuove le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, finalizzate a una crescente flessibilitą delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attivitą familiari.
2. La Regione e gli enti locali promuovono iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, che consentano forme di articolazione dell'attivitą lavorativa dirette a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuovono e incentivano la costituzione di banche dei tempi, come definite dall'
articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternitą e della paternitą, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle cittą), e di ogni altra iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle cittą con i tempi di cura della famiglia.