Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 50
1. La Regione promuove politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione, nonché le situazioni di povertà economica e relazionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 69, L. R. 1/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 11, L. R. 27/2014
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
3 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 175, comma 1, L. R. 17/2010