Art. 41
(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)
1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.
3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale, tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio.
4. Le modalità di gestione del Fondo, la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 3, L. R. 13/2007
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 18/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 24, lettera b), L. R. 23/2013
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 12/2015
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 24/2016
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 5/2020