Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 41
2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 1, comma 3, L. R. 13/2007
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 18/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 24, lettera b), L. R. 23/2013
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 12/2015
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 24/2016
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 5/2020