Legge regionale 18 gennaio 2006 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

Art. 5

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la progettazione dell'opera di cui al comma 2 e per la costruzione del nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso, sede infermeria di comunità e delle associazioni sociosanitarie e foresteria per gli operatori del pronto soccorso.

(8)

2. Il progetto dell'opera è elaborato in accordo con l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>> per la parte relativa all'attività sanitaria di pronto soccorso. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il progetto dell'opera è sottoposto all'esame del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale.

3. La domanda per la concessione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune beneficiario dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

(9)

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4406 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

(10)

5. Al fine di sostenere l'attività svolta per finalità di solidarietà sociale, ivi compresi l'acquisizione di automezzi, attrezzature e arredi nonché l'acquisto di sedi sociali o lavori presso le stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, nella misura di cui al comma 7, alla Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Maniago e, limitatamente all'attuazione del progetto denominato <<Area giovani>>, al Gruppo oncologico cooperativo del Nord Est - GOCNE-ONLUS di Cordenons.

(11)(14)

6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5 sono presentate singolarmente da ciascun soggetto, corredate di un programma di attività e di un preventivo di spesa, alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione. Con il medesimo decreto è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo.

(12)

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8.

( ABROGATO )

(1)

9.

( ABROGATO )

(2)

10.

( ABROGATO )

(3)

11. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2005, le parole: <<per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato>> sono soppresse.

12. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rispettivamente per 3 milioni di euro e per 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'AUSER provinciale di Pordenone, associazione per l'autogestione di servizi e la solidarietà, un contributo straordinario per l'acquisto di mezzi di trasporto funzionale allo scopo sociale dell'associazione medesima.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4576 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione E. Muner de Giudici di Lovaria (Pradamano) un contributo straordinario per l'acquisto di presidi finalizzati a migliorare la qualità della vita degli ospiti e per l'attivazione di un centro diurno.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato del Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, e al Centro studi internazionali Perusini - Alzheimer di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di progetti relativi agli scopi statutari e all'ammodernamento dei mezzi in uso.

20. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 19 sono presentate singolarmente da ciascuna associazione alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4578 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale L'Abete Bianco un contributo straordinario di 50.000 euro per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionale da svolgersi per la gestione e il funzionamento della Comunità residenziale La Selina di Montereale Valcellina.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, con sede in Pordenone, per il sostegno di attività di formazione e inserimento lavorativo dei propri pazienti adulti.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare e del preventivo di spesa, entro il 31 marzo 2006. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4624 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

28. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 98, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), con riferimento allo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, capitolo 4812 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la domanda per la concessione del contributo è presentata con le modalità ivi previste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni L'Arcobaleno - ONLUS di Porcia e La Pannocchia - ONLUS di Codroipo un contributo straordinario di 40.000 euro ciascuna e all'Associazione Casa famiglia L. Scrosoppi di Udine un contributo straordinario di 20.000 euro, a parziale copertura degli oneri per la realizzazione di un centro semiresidenziale e residenziale per minori con disagio giovanile nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature per i rispettivi centri residenziali per disabili. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Centro Solidarietà Giovani di Udine un contributo straordinario di 40.000 euro per sopperire a oneri straordinari di gestione della comunità terapeutica e dei servizi sociali in gestione, ivi comprese le passività pregresse.

30. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi realizzati nonché di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4813 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

32. Il comma 108 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

<<108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Medico Psicopedagogico <<Villa Santa Maria dei Colli>> di Fraelacco e alla <<Casa dell'Immacolata>> di Udine un contributo straordinario pluriennale di 100.000 euro per quindici anni, per ciascuna delle istituzioni, al fine di consentire interventi di nuova edificazione, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale delle strutture di proprietà finalizzati all'adeguamento e riconversione dell'attività residenziale e semiresidenziale socio-assistenziale.>>.

33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 108 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 32, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4844 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi annui costanti per interventi di ristrutturazione, riconversione, acquisto, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare sull'intero territorio provinciale una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana e adulta affetta da patologie dementigene o morbo di Alzheimer, rilevati dalla programmazione sociosanitaria concertata prevista dai Piani di zona (PDZ) e dai Programmi delle attività territoriali (PAT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale).

(6)(7)(13)(19)

35. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al comma 34, il Comune di Trieste è tenuto a presentare alla Direzione centrale salute e protezione sociale un'istanza di finanziamento corredata di:

a) un programma organico degli interventi, predisposto sulla base del fabbisogno dei servizi di cui al comma 34, rilevato nell'ambito dei Piani di zona 2006-2008, approvato con un accordo di programma sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei nuovi servizi, ovvero dalla Provincia di Trieste, dall'Azienda per i servizi sanitari e da tutti i Comuni del territorio provinciale;

b) relazioni tecniche ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati atti a individuare le strutture oggetto di intervento, le modalità e i relativi costi di ristrutturazione.

36. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 34 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

37. In relazione a quanto stabilito dai commi 34 e 35, sono abrogati, con effetto dall'1 gennaio 2003, il comma 32, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 10, della legge regionale 12/2003, il comma 32 bis, come inserito dall'articolo 8, comma 11, della legge regionale 12/2003, e i commi 33 e 34 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001). È fatta salva la conclusione dei procedimenti connessi alle annualità già concesse e parzialmente erogate relative al periodo antecedente alla predetta data.

38. Per le finalità previste dai commi 34 e 35 è autorizzato un limite di impegno di otto anni di 774.690,35 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 2.324.071,05 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

39. Per le finalità previste dal comma 78 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo di 80.000 euro per l'anno 2006.

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa degli interventi proposti e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4598 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a forme di accesso al credito e ad altri strumenti, quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto, al fine di finanziare la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e l'acquisizione di apparecchiature sanitarie di rilevante impatto funzionale ed economico. Possono, altresì, ricorrere a detti strumenti le Aziende sanitarie regionali e gli altri enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario nazionale, previa autorizzazione della Giunta regionale e con le modalità di coordinamento fissate dalla medesima.

(18)(22)

43.

( ABROGATO )

(21)

44. Al comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole: <<di strutture assistenziali>> sono sostituite dalle seguenti: <<di una struttura ricettiva alberghiera priva di barriere architettoniche e con caratteristiche strutturali particolarmente idonee all'accoglimento di soggetti in situazione di disabilità fisica>>.

45. Al comma 42 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2004 le parole: <<, previa verifica della natura e delle funzioni assistenziali svolte in via esclusiva nelle strutture>> sono soppresse.

46. I finanziamenti già concessi, ai sensi della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate), agli enti cui fanno capo i servizi per l'inserimento lavorativo, riferiti al biennio 2005/2006 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2005, possono essere utilizzati per i percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e per i progetti per l'inserimento socio-lavorativo di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), come inserito dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005. Fino all'adozione degli atti previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e dall'articolo 14 bis, commi 2 e 3, della legge regionale 41/1996, come inserito dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005, rimangono confermati gli atti emanati ai sensi della legge regionale 17/1994.

47. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 126, della legge regionale 1/2005 si applicano anche per l'anno 2006.

48.

( ABROGATO )

(15)(20)

49.

( ABROGATO )

(16)

50.

( ABROGATO )

(17)

51.

( ABROGATO )

(4)

52.

( ABROGATO )

(5)

53. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005 le parole: <<Sezione di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sezioni di Trieste e di Udine>>.

54. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

Note:

Comma 8 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Comma 9 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Comma 10 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Comma 51 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Comma 52 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Parole sostituite al comma 34 da art. 27, comma 1, L. R. 19/2006

Parole soppresse al comma 34 da art. 27, comma 2, L. R. 19/2006

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 14, L. R. 1/2007

Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 14, L. R. 1/2007

10  Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 14, L. R. 1/2007

11  Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 16, L. R. 1/2007

12  Integrata la disciplina del comma 6 da art. 4, comma 17, L. R. 1/2007

13  Parole aggiunte al comma 34 da art. 4, comma 114, L. R. 1/2007

14  Integrata la disciplina del comma 5 da art. 2, comma 6, L. R. 30/2007

15  Comma 48 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.

16  Comma 49 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.

17  Comma 50 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.

18  Integrata la disciplina del comma 42 da art. 9, comma 3, L. R. 17/2008

19  Derogata la disciplina del comma 34 da art. 10, comma 14, L. R. 17/2008

20  Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).

21  Comma 43 abrogato da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 49/1996.

22  Integrata la disciplina del comma 42 da art. 8, comma 36, L. R. 14/2018