Legge regionale 18 gennaio 2006 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

Art. 2

(Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)

(2)(13)(19)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:

a)

( ABROGATA )

b) dello 0,73 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004;

c) a zero per le imprese e gli esercenti arti e professioni operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, secondo quanto stabilito dall' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;

d) dello 0,92 per cento per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

e) a zero per i primi tre periodi d'imposta e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta per i soggetti passivi Irap di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, secondo quanto stabilito dall' articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

f) dello 0,40 per cento per le imprese che incrementano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 3/2015;

f bis) per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

f ter) a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), oppure recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore o, in difetto, il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività, per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi da 5 a 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

(20)(22)(23)(24)(25)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)

2. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento.

3 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024 la riduzione di aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica nei confronti degli esercenti arti e professioni in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

(41)

3 ter. La riduzione di aliquota di cui al comma 3 bis si applica subordinatamente all'adozione del regolamento di modifica al vigente regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 al fine di disciplinare criteri e modalità di accesso da parte dei soggetti IRAP di cui al comma 3 bis.

(42)

4.

( ABROGATO )

(26)

5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), sono esonerate dal pagamento dell'Irap secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.

(34)(37)

5 ter. L'agevolazione di cui al comma 5 bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

c)

( ABROGATA )

e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.

(35)(38)(39)

6. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono esonerate dall'imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi della normativa statale vigente.

6 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997 come introdotto dai commi 5 bis e 5 ter per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.

(36)(40)

7. Le riduzioni di aliquota Irap di cui al presente articolo si applicano alternativamente, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo.

(21)

8. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.

Note:

Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 11 della presente legge.

Con nota della Direzione centrale Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali, pubblicata nel B.U.R. 9/8/2006, n. 32, e' stato comunicato che la Commissione europea ha deciso che il disposto del comma 2 non costituisce aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1, del trattato CE.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, L. R. 1/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 31/2007

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 2, L. R. 31/2007

Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 2, L. R. 31/2007

Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 5, lettera a), L. R. 17/2008

10  Comma 4 sostituito da art. 2, comma 5, lettera b), L. R. 17/2008

11  Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 17/2008

12  Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 bis, notificate alla Commissione dell'Unione europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione stessa.

13  Articolo interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 4/2009 , a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2008.

14  Comma 2 bis abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 12/2009

15  Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 11, lettera a), L. R. 18/2011

16  Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 11, lettera b), L. R. 18/2011

17  Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 11, lettera c), L. R. 18/2011

18  Parole soppresse al comma 6 da art. 1, comma 14, L. R. 18/2011

19  Articolo sostituito da art. 15, comma 4, L. R. 20/2015

20  Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 5, L. R. 26/2017

21  Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 6, L. R. 26/2017

22  Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 4, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

23  Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 14, comma 4, lettera b), numero 1), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

24  Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 14, comma 4, lettera b), numero 2), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

25  Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 14, comma 4, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

26  Comma 4 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

27  Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 15, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

28  Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 30, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019

29  Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 30, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019

30  Lettera f bis) del comma 1 sostituita da art. 12, comma 4, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

31  Lettera f ter) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 10, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

32  Parole sostituite alla lettera f ter) del comma 1 da art. 12, comma 7, L. R. 13/2022

33  Parole sostituite alla lettera f ter) del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

34  Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023

35  Comma 5 ter aggiunto da art. 11, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023

36  Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023

37  Parole sostituite al comma 5 bis da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 14/2023

38  Parole soppresse alla lettera b) del comma 5 ter da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 14/2023

39  Lettera c) del comma 5 ter abrogata da art. 11, comma 2, lettera c), L. R. 14/2023

40  Parole sostituite al comma 6 bis da art. 11, comma 2, lettera d), L. R. 14/2023

41  Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 7, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

42  Comma 3 ter aggiunto da art. 12, comma 7, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.