Art. 3
(Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia adotta un sistema di trasferimenti a favore dei Comuni che favorisce l'autonomia finanziaria degli enti medesimi riconosciuta dall'
articolo 119 della Costituzione e che tiene conto delle peculiaritā locali in modo da assicurare una distribuzione equa, funzionale e coerente delle risorse regionali.
2. Per la finalitā di cui al comma 1 la Regione finanzia in modo indistinto i bilanci delle amministrazioni comunali principalmente mediante trasferimenti ordinari, erogati senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione.
3.
I trasferimenti ordinari spettanti annualmente ai Comuni sono suddivisi nelle seguenti quote:
a) quota di fiscalitā legata al territorio da assegnare sulla base di parametri di fiscalitā locale, pari al 65 per cento dei trasferimenti ordinari;
b) quota di compensazione, pari al 35 per cento dei trasferimenti ordinari.
4. I trasferimenti ordinari di cui al comma 3 assicurano almeno il 95 per cento del trasferimento ordinario dell'anno 2005, ai sensi dell'
articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); per i Comuni ai quali, ai sensi del comma 3, spetta un'assegnazione superiore ai trasferimenti ordinari dell'anno 2005, č attribuita una quota pari al trasferimento ordinario 2005 maggiorato del 5 per cento della differenza tra assegnazione ai sensi del comma 3 e il trasferimento ordinario 2005.
5. La quota residuata dopo il riparto di cui al comma 3 č destinata a incentivare miglioramenti organizzativi e gestionali, con particolare riferimento all'esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi.