Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).
Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:
a)   ( ABROGATA )
c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;
f bis) per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
f ter) a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), oppure recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore o, in difetto, il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività, per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi da 5 a 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).
2. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:
a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;
b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.
3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento.
3 ter. La riduzione di aliquota di cui al comma 3 bis si applica subordinatamente all'adozione del regolamento di modifica al vigente regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 al fine di disciplinare criteri e modalità di accesso da parte dei soggetti IRAP di cui al comma 3 bis.
5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), sono esonerate dal pagamento dell'Irap secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).
5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.
6 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997 come introdotto dai commi 5 bis e 5 ter per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.
8. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.
Note:
1 Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 11 della presente legge.
2 Con nota della Direzione centrale Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali, pubblicata nel B.U.R. 9/8/2006, n. 32, e' stato comunicato che la Commissione europea ha deciso che il disposto del comma 2 non costituisce aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1, del trattato CE.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, L. R. 1/2007
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 31/2007
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 2, L. R. 31/2007
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 2, L. R. 31/2007
9 Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 5, lettera a), L. R. 17/2008
10 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 5, lettera b), L. R. 17/2008
11 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 17/2008
12 Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 bis, notificate alla Commissione dell'Unione europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione stessa.
13 Articolo interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 4/2009 , a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2008.
14 Comma 2 bis abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 12/2009
15 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 11, lettera a), L. R. 18/2011
16 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 11, lettera b), L. R. 18/2011
17 Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 11, lettera c), L. R. 18/2011
18 Parole soppresse al comma 6 da art. 1, comma 14, L. R. 18/2011
19 Articolo sostituito da art. 15, comma 4, L. R. 20/2015
20 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 5, L. R. 26/2017
21 Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 6, L. R. 26/2017
22 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 4, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 14, comma 4, lettera b), numero 1), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 14, comma 4, lettera b), numero 2), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 14, comma 4, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 15, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 30, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
29 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 30, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
30 Lettera f bis) del comma 1 sostituita da art. 12, comma 4, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
31 Lettera f ter) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 10, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
32 Parole sostituite alla lettera f ter) del comma 1 da art. 12, comma 7, L. R. 13/2022
33 Parole sostituite alla lettera f ter) del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
34 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023
35 Comma 5 ter aggiunto da art. 11, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023
36 Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
37 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 14/2023
38 Parole soppresse alla lettera b) del comma 5 ter da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 14/2023
39 Lettera c) del comma 5 ter abrogata da art. 11, comma 2, lettera c), L. R. 14/2023
40 Parole sostituite al comma 6 bis da art. 11, comma 2, lettera d), L. R. 14/2023
41 Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 7, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
42 Comma 3 ter aggiunto da art. 12, comma 7, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.