Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2 Articolo 6 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
3 Modificato il titolo della legge da art. 2, comma 56, lettera a), L. R. 18/2011
4 Articolo 01 aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 18/2011
5 Articolo 02 aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 18/2011
6 Articolo 03 aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 11/2014
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 8/2020
8 Articolo 6 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 02
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 18/2011
2 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 134, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, L. R. 30/2015
6 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, L. R. 28/2017
7 Parole sostituite alla lettera e bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 03
1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per il coordinamento delle attività di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 11/2014
Articolo 2
1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 , che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:
a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;
c) onerosità delle concessioni;
d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni;
d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;
d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;
d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;
d quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.
2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 17/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, comma 1, L. R. 16/2008
3 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
Articolo 4
 (Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2 Comma 01 aggiunto da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Comma 1 quater aggiunto da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Parole soppresse al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 6 bis
2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.
4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:
a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;
b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;
c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;
d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;
e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;
g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;
h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.
5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 9, lettera a), L. R. 33/2015
3 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 9, lettera b), L. R. 33/2015
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 9, lettera c), L. R. 33/2015
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 6 ter
1. La Regione definisce le attività di acquacoltura e acquaponica competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). La Giunta regionale con deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le metodologie irrigue, le tipologie di substrato e le soluzioni nutritive da utilizzare, nonché le caratteristiche degli immobili destinati alle attività.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;
c) idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;
d) acquaponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera c) e l'acquacoltura;
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 10/2023