Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni procedimentali, transitorie e finali

Art. 109

(Denuncia di inizio attività e domanda di titoli autorizzativi)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Sono elencate all'allegato E le attività alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il regime del silenzio assenso relativamente ai seguenti settori:

a) iscrizione agli appositi registri o albi presso le Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) commercio in sede fissa;

c) commercio sulle aree pubbliche;

d) commercio della stampa quotidiana e periodica;

e) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 109 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 72, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 110

(Disposizioni transitorie)

1. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991 relative allo stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in altri locali o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende della medesima tipologia. Decorso inutilmente tale termine, le autorizzazioni riguardanti la medesima azienda si intendono riunite in un unico titolo e i Comuni provvedono ad aggiornare il provvedimento esistente.

2. Le prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 73 e 74 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), e successive modifiche, non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.

3. Ai Comuni che hanno adottato i Piani di settore, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito apportare le necessarie modifiche affinché possano essere utilizzate le superfici di vendita degli esercizi compresi tra i metri quadrati 801 e i metri quadrati 1.500. Le superfici sono riconosciute in aggiunta al contingente disponibile calcolato secondo le modalità regolamentari della media distribuzione.

4. Nelle more del recepimento delle disposizioni della presente legge e della relativa normativa attuativa, le definizioni di cui all'articolo 2, qualora più favorevoli al richiedente, trovano immediata applicazione anche con riferimento ai criteri, ai Piani di settore o nelle varianti urbanistiche adottate o approvate dai Comuni.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono concedere nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione ancora disponibili in base alla precedente normativa, attribuendo la tipologia unica prevista dalla presente legge.

6. I riferimenti normativi a tipologie di somministrazione di alimenti e bevande non previste dalla presente legge si applicano a quelle in tutto o in parte corrispondenti all'elenco di cui all'articolo 67, che le hanno in tutto o in parte sostituite.

7. Il Fondo di cui all'articolo 98 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività del Fondo di cui all'articolo 106 (Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

8. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 13/1998 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 98, comma 6, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Ai procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

10. I promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere il nulla osta di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), e successive modifiche, o l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), e successive modifiche, entro il termine di sei anni a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla variante urbanistica per l'insediamento della zona Hc.

11. Le autorizzazioni commerciali relative a insediamenti di grande struttura con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, previste da varianti HC autorizzate, adottate e approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate nei limiti stabiliti dai Piani di settore comunali in conformità al Piano per la grande distribuzione. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti di cui ai commi 9 e 10.

12.

( ABROGATO )

(1)

13. Ai procedimenti sanzionatori in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.

14. Nei centri commerciali al dettaglio e nei complessi commerciali, autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è consentita la sostituzione di superfici originariamente destinate ad attività diverse dal commercio al dettaglio con corrispondenti superfici di vendita nel limite massimo di metri quadrati 1.500. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune a condizione che non vi siano aumenti della volumetria edificata complessiva del centro o del complesso commerciale, e attingendo, nell'ambito della loro capienza, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a metri quadrati 15.000 stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente Comune. Nei Comuni ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. (Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita), pubblicato sul BUR n. 25 del 18 giugno 2003, le superfici eventualmente convertite per il commercio al dettaglio vanno scomputate dalla disponibilità del 30 per cento di incremento previsto per le grandi strutture di vendita esistenti.

15. Nella fase transitoria intercorrente dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, nel caso di rilascio di autorizzazione preventiva per variante di zona urbanistica Hc, intervenuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres., del 2003, le superfici incrementali totali per l'insediamento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita, individuate dal Piano per la grande distribuzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 781, possono essere ulteriormente incrementate dai Comuni nella predisposizione del Piano comunale di settore, attingendo, esclusivamente nell'ambito della loro capienza, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a metri quadrati 15.000 stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente Comune. Le superfici incrementabili con tale attingimento non possono comunque eccedere i limiti indicati dall'autorizzazione preventiva urbanistica stessa.

16. Nel caso di rilascio di autorizzazione preventiva per variante di zona urbanistica Hc intervenuto successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres., del 2003, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione), e in concomitanza con il caso in cui le superfici incrementali di sviluppo previste dal Piano per la grande distribuzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 781/2005 risultino, per settore merceologico, di consistenza maggiore della disponibilità teorica massima ottenibile con l'applicazione delle metodologie di calcolo di cui all'Allegato A2 e, pertanto, non risultino attingibili disponibilità di superfici di vendita dal Piano comunale di settore, le modalità dell'ampliamento di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 0138/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0140/Pres., saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge.

16 bis. Nei Comuni in cui, a seguito dell'approvazione del Piano di settore del commercio, risulti non disponibile superficie di vendita per esercizi di grande struttura, in relazione esclusivamente al settore non alimentare e in deroga a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 3, lettera d), possono essere autorizzati nuove aperture o ampliamenti, fino al limite massimo di 4.000 metri quadrati di superficie di vendita per il solo settore non alimentare e, comunque, entro il limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita complessiva, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) individuazione del Comune, tra quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);

b) allocazione dell'esercizio di vendita in zona H, in relazione alla quale sia stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) insediamento dell'esercizio di vendita in unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)

17. Fino all'approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi gli atti in vigore.

18. Fino all'approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continua ad applicarsi la disciplina contenuta negli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36).

19. Fino all'approvazione dei soli regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 95, comma 3, e 96, comma 3, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella legge regionale 36/1996.

20. La gestione delle disponibilità finanziarie erogate al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ai sensi degli articoli 95 e 96 prosegue senza soluzione di continuità rispettivamente nelle gestioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996.

20 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, si applicano alle domande di agevolazione utilmente presentate a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ovvero alle società di locazione finanziaria convenzionate a partire dall'1 dicembre 2007, con riferimento alle operazioni di leasing, anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 95, comma 3.

(3)

20 bis.1. Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 12 marzo 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 98, comma 8, fino al 31 dicembre 2012.

(6)(7)

20 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95.

(4)

20 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 20 ter e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95.

(5)

21. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale di provvedere al riordino della normativa di settore, le concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento dell'attività, sono da considerarsi prorogate di ventiquattro mesi.

22. Per le aree in concessione di cui al comma 21 sono sospese le procedure per il rilascio di nuove concessioni e continuano ad applicarsi le disposizioni di legge che disciplinano le cause di decadenza e di revoca delle concessioni in essere.

Note:

Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 16 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 13/2008

Comma 20 bis aggiunto da art. 28, comma 3, L. R. 13/2008

Comma 20 ter aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 22/2010

Comma 20 quater aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 22/2010

Comma 20 bis .1 aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Parole sostituite al comma 20 bis .1 da art. 3, comma 27, L. R. 18/2011

Art. 111

(Modificazioni alla legge regionale 3/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), la parola <<, commerciali>> è soppressa.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3/2001 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. È facoltà dei Comuni assoggettare alle disposizioni della presente legge i procedimenti in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. >>.

Art. 112

(Modificazioni all'articolo 71 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 71 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

<<1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l'autonoma mobilità delle persone videolese.>>.

2. I commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 71 della legge regionale 14/2002, come aggiunti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 15/2004, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 71 della legge regionale 14/2002, come modificato dai commi 1 e 2, trovano applicazione ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 113

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare:

a) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 17 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e provvidenze per incrementare la diffusione della stampa);

b) la legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante <<Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi>>, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia);

c) gli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36);

d) la legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995);

e) il comma 17 dell'articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione);

f) l'articolo 106 e i commi 1 e 6 dell'articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

g) i commi 40 e 41 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione);

h) la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), ad esclusione dell'articolo 39;

i) la legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 (Disciplina del commercio su aree pubbliche);

j) i commi 28 e 31 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

k) gli articoli 49 e 50 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti e Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

l) l'articolo 72 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

m) i commi da 15 a 49, e i commi 51, 53 e 59 dell'articolo 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

n) i commi da 58 a 68 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. <<Legge finanziaria 2001>>);

o) il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);

p) i commi 2 e 4 dell'articolo 158 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

q) i commi 57 e 74 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge finanziaria 2002);

r) i commi da 7 a 22, 25 e da 27 a 40 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

s) il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

t) i commi 68 e 69 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. <<Legge finanziaria 2003>>);

u) i commi da 1 a 7 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

v) gli articoli da 24 a 29, il comma 1 dell'articolo 30, gli articoli da 31 a 45 e l'articolo 47 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

w) gli articoli da 37 a 41 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

x) la legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);

y) la legge regionale 12 novembre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione);

z) la legge regionale 29 aprile 2005, n. 10 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 <<Tutela e valorizzazione dei locali storici>>).

Art. 114

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 84, comma 3, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 84, comma 5, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 85, comma 2, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9139 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 89, comma 2, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3010 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9249 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 92, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3011 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

7. In relazione al disposto di cui all'articolo 110, commi 19 e 20, gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 95, comma 1, e 96, comma 1, continuano a far carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.5.360.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento ai capitoli 9321 e 9322 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 98, comma 2, lettere a) e b), in relazione al disposto di cui al comma 1 del medesimo articolo 98, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.5.360.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9311 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 99, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9132 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

10. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9146 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 103, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento ai capitoli 9094, 9098, 9099, 9102, 9104, 9105, 9112 e 9116 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 106, comma 8 - a decorrere dall'anno 2006 - gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2002, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la soppressione delle parole <<a Consorzi turistici e>> e con l'inserimento delle parole <<alle stesse società d'area>> dopo la parola <<nonché>>.

13. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 8 - a decorrere dall'anno 2006 - continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Spese per la partecipazione ai Consorzi turistici anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata 'Turismo Friuli Venezia Giulia' (TurismoFVG)>>.

Art. 115

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2006 salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 106, commi dall'1 al 26 e dal 38 al 41, 107, 108, 110 e 112, comma 3, hanno effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.