Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 5

(Requisiti morali e professionali)

1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

(2)

2.

( ABROGATO )

(1)

3. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

4. La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso.

(3)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 7/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2016