Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 24

(Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

(1)(2)

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016