Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Derogata la disciplina della legge da art. 32, comma 1, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 34, comma 1, L. R. 7/2011

Articolo 30 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2007

Parole soppresse all' Allegato C da art. 15, comma 1, L. R. 7/2007

Parole aggiunte all' Allegato D da art. 15, comma 2, L. R. 7/2007

Allegato C abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2008

Allegato D abrogato da art. 29, comma 2, L. R. 13/2008

Parole sostituite all' Allegato E da art. 29, comma 3, L. R. 13/2008

Articolo 14 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 8/2010

Articolo 29 bis aggiunto da art. 2, comma 47, lettera a), L. R. 12/2010

10  Parole sostituite all' Allegato E da art. 29, comma 1, L. R. 17/2010

11  Si veda quanto disposto dall'art. 109 bis, come inserito dall'art. 72, L.R. 26/2012.

12  Articolo 109 bis aggiunto da art. 72, comma 1, L. R. 26/2012

13  Articolo 9 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2016

14  Articolo 84 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2016

15  Capo I bis del Titolo VII aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 4/2016

16  Articolo 85 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 4/2016

17  Articolo 102 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2016

18  Il punto 2 dell'Allegato A della presente legge è stato modificato dall'art. 29, c. 1, della L.R. 19/2016.

19  Allegato B sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 19/2016

20  Allegato B bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 19/2016

21  Articolo 100 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020

22  Articolo 24 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023

23  Articolo 24 ter aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023

24  Sostituita la rubrica del Capo V del Titolo II da art. 13, comma 1, L. R. 5/2023

25  Articolo 32 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 5/2023

26  Articolo 52 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 5/2023

27  Articolo 77 bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 5/2023

28  Lettere c) e d) del comma 1 del punto 1 dell'Allegato B bis sostituite dall'art. 48, L.R. 5/2023. Vedi anche quanto disposto dall'art. 50 della medesima L.R. 5/2023.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Principi generali, definizioni e ambito di applicazione

Art. 1

(Principi generali e finalità)

(5)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2009/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche, con la presente legge disciplina il settore delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e di tutela dei consumatori e dei lavoratori, e nel riconoscimento del ruolo imprenditoriale con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole e medie imprese, al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità, salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l'offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l'equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.

3. La presente legge è la legge regionale organica delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionali, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Note:

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2016

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;

c) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione;

d) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c);

e) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;

f) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A;

f bis) commercio elettronico: operazioni commerciali effettuate mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

g) forme speciali di commercio al dettaglio:

1) la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita a domicilio;

h) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250;

i) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500;

j) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500;

k) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;

l) complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago;

m) outlet: la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati;

n) mercati agroalimentari all'ingrosso: le strutture gestite in modo unitario e destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca;

o) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;

p) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un complesso commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro, al complesso commerciale;

q) superficie coperta di un edificio: la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;

r) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;

s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), e loro successive modifiche e integrazioni;

t) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento;

u) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno;

v) silenzio assenso: il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;

w) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;

w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;

w ter) sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.

w quater) imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni: le imprese che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2007

Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010

Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010

Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010

Lettera s) del comma 1 sostituita da art. 52, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole soppresse alla lettera m) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

10  Parole soppresse alla lettera s) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016

11  Lettera w bis) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016

12  Lettera w ter) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016

13  Parole soppresse alla lettera p) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 19/2016

14  Lettera w quater) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 15/2020

15  Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

16  Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

17  Lettera i) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

18  Parole aggiunte alla lettera s) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023

19  Parole soppresse alla lettera w) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023

Art. 3

(Settori merceologici)

(2)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:

a) settore alimentare;

b) settore non alimentare.

2. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell'articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all'articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 80, comma 2, quarto periodo.

(3)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 7/2007

Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2016

Art. 4

(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica nei confronti delle seguenti categorie:

a) titolari di farmacie e direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;

b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;

c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli), e successive modifiche;

d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche;

e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui), e successive modifiche; per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche;

f) artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, e loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;

g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e coloro che esercitino la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di raccolta;

h) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell'ambito delle procedure fallimentari;

j) espositori a mostre e fiere campionarie per la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e per la durata delle manifestazioni espositive;

k) enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;

l) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;

m) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;

n) gestori di teatri, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;

o) gestori di musei pubblici e privati per la vendita di merci effettuata in tali luoghi.

o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(1)

Note:

Lettera o bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 22, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

CAPO II

Esercizio dell'attività

Art. 5

(Requisiti morali e professionali)

1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

(2)

2.

( ABROGATO )

(1)

3. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

4. La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso.

(3)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 7/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2016

Art. 6

(Requisiti morali e condizioni ostative)

(1)(10)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 7/2007

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 13/2008

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012

10  Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 7

(Requisiti professionali)

1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.

(1)

2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010.

(2)(3)(4)(6)(7)

3. Quanto prescritto all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.

(5)(8)

4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.

(9)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 7/2007

Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 7/2007

Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Art. 8

(Corsi professionali)

1. I corsi professionali di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 , vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell' articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.

(3)(6)

1 bis. I corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.

(4)(7)

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all'articolo 7, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.

(1)(8)

3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.

(2)(5)

3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1 bis.

(9)(11)(12)

3. ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.

(10)(13)(14)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018

10  Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018

11  Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 7, comma 1, L. R. 3/2020

12  Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 12, L. R. 22/2020

13  Parole sostituite al comma 3 ter da art. 4, comma 1, L. R. 5/2023

14  Parole sostituite al comma 3 ter da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023

Art. 9

(Commissione d'esame)

1. A conclusione del corso previsto all'articolo 8, comma 1, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da:

a) il Segretario generale camerale o un suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) un funzionario della Regione o un suo sostituto;

c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso o un suo sostituto;

d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti o un suo sostituto;

d bis) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014 o un suo sostituto;

e) un esperto in merceologia o un suo sostituto;

f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.

(2)(3)(4)(5)

1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 26/2012

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017

Art. 9 bis

(Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)

(1)

1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

(2)

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:

a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;

b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;

c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;

d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;

e) un rappresentante dei docenti del corso;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.

3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.

4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 12/2018

Art. 10

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 7/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

TITOLO II

COMMERCIO IN SEDE FISSA

CAPO I

Tipologia degli esercizi di vendita

Art. 11

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento degli esercizi di vicinato entro i limiti stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

(1)(4)

2. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere tutti i dati di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio.

(2)(5)

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 12

(Medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune.

(4)(9)(16)

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4.

(10)(17)(18)

3.

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(5)(15)

4. I Comuni, in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo, sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori, disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita. Tali criteri e modalità devono contenere in particolare i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonché all'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico;

b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

1)

( ABROGATO )

2)

( ABROGATO )

3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico e atmosferico;

4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

c)

( ABROGATA )

(6)(7)(11)(12)(13)(19)(20)

4 bis. I Comuni tengono conto, inoltre, dei seguenti specifici presupposti:

a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane a esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nella aree centrali storiche;

b) prescrizioni urbanistiche vigenti;

c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;

d) struttura della rete distributiva;

e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto.

(14)

5. Il trasferimento di sede delle medie strutture può avvenire soltanto nell'ambito del territorio comunale.

6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).

(8)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 3, stabilita da art. 30, comma 3, L. R. 13/2008

Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 3, stabilita da art. 30, comma 3, L. R. 13/2008

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

10  Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

11  Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

12  Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

13  Parole aggiunte al numero 3) della lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

14  Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016

15  Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

16  Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

17  Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

18  Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

19  Numero 1) della lettera b) del comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

20  Numero 2) della lettera b) del comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 13

(Grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, costituite da singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune in conformità a quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio.

(1)(3)

1 bis. Sono soggetti a SCIA, anche nelle more dell'approvazione del Piano comunale di settore del commercio, le aperture, i trasferimenti, le aggiunte di settore merceologico e gli ampliamenti che avvengono esclusivamente all'interno delle grandi strutture e che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato.

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 14

(Condizioni)

(1)

1. La presentazione della Scia o il rilascio dell'autorizzazione sono effettuati nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore, con particolare riferimento all'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, della superficie di vendita, del settore merceologico, del possesso dei requisiti soggettivi e del rispetto della normativa igienico - sanitaria, urbanistico - edilizia, ambientale e relativa alla destinazione d'uso dei locali, alla prevenzione incendi, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'impatto acustico, nonché al superamento delle barriere architettoniche.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 14 bis

(Superficie di vendita)

(1)(3)

1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.

3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.

3 bis. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.

(4)

4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.

5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.

8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.

9 bis. L'aggiunta di settore merceologico è soggetta a SCIA negli esercizi di cui agli articoli 11 e 12 e al rilascio di una nuova autorizzazione negli esercizi di grande distribuzione.

(5)(6)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 8/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 19/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Comma 9 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 9 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023

CAPO II

Urbanistica commerciale

Art. 15

Piano comunale di settore del commercio

(5)(16)

1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute e ludopatia;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche;

c)

( ABROGATA )

(17)

2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

3. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.

4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.

5. Il Piano comunale di settore del commercio, in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) delimita le aree edificate, le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individua gli edifici soggetti a regime vincolistico e le zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7;

b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto, in particolare, di quanto sancito al comma 1;

c) riproduce ovvero recepisce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento ovvero successivi al momento dell'adozione del Piano comunale di settore del commercio e dei quali il Comune è stato parte contraente.

6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

7. Fermo restando quanto sancito dall'articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), i criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, della tutela della salute e ludopatia e dell'impatto acustico.

8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

9. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al comma 7, in particolare, contengono:

a) la valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) la valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) la valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);

d) l'indicazione di soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 metri quadrati le soluzioni tecniche escludono attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;

e) la documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.

10. Le valutazioni di cui al comma 9, lettere a), b), c) e d), sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato B.

11. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive qualora richiesta dalla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, nel rispetto di quanto sancito, in particolare, dall' articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 .

(18)

12.

( ABROGATO )

(19)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

Parole sostituite al comma 4 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 10 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 7/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 10 bis da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 16/2010

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

10  Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

11  Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

12  Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012

13  Comma 4 abrogato da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012

14  Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012

15  Comma 10 bis sostituito da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012

16  Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 19/2016

17  Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

18  Parole soppresse al comma 11 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

19  Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 16

(Localizzazione degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.

2. Gli esercizi di media struttura possono essere allocati:

a) senza vincolo di destinazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale, solo nell'ambito delle aree di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a);

b) con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale in tutte le altre aree.

3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dal Piano comunale di settore del commercio, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 15, commi 6, 7 e 8.

4.

( ABROGATO )

(4)

5. Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerati la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale.

(1)

5 bis. La somministrazione al pubblico di prodotti agroalimentari d'origine protetta (DOP) e dei vini delle zone di origine controllata (DOC) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.

(2)

5 ter. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 bis non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 5 ter aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 17

(Strumenti attuativi previsti per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati)

(1)

1. Le previsioni urbanistiche del Piano comunale di settore del commercio per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata ovvero Piano attuativo comunale (PAC) anche qualora la grande struttura di vendita con superficie coperta complessiva superiore 15.000 a metri quadrati sia allocata sul territorio di più Comuni contermini.

2. I Piani di cui al comma 1 sono sottoposti a parere vincolante della Regione, che si esprime in relazione alla verifica del recepimento delle condizioni di sostenibilità urbanistico commerciale stabilite dal Piano comunale di settore del commercio, entro il termine di settantacinque giorni.

Note:

Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/2016

Art. 18

(Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)

1. Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto prescritto in particolare all'allegato B bis.

(2)

2. È ammesso reperire le aree da destinare a parcheggio alle distanze indicate dall' articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). È ammesso rendere disponibili tali aree anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del limite minimo di posti auto previsti dagli standard urbanistici.

(3)

3. Nelle zone destinate all'insediamento di esercizi di grande distribuzione la consistenza dei parcheggi deve essere progettata complessivamente per tutta la relativa superficie, mediante la previsione e realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento assicurando continuità con le eventuali zone limitrofe commerciali, produttive o di servizio.

4. I titolari di grandi strutture di vendita già insediate devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al comma 3, relativamente alle aree destinate a parcheggio, nel caso in cui chiedano ampliamenti della superficie di vendita esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale prescrizione non si applica agli ampliamenti della superficie di vendita esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, operati dai titolari di grandi strutture di vendita già insediate, ubicate in aree pedonali o in zone soggette a traffico limitato o in centro storico.

5. Per i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita localizzati all'interno dei centri storici, gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio possono essere ridotti del 50 per cento dall'Amministrazione comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

6. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.

6 bis. Gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento per gli esercizi commerciali in Zona O1 - Silos per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos", oggetto dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la SILOS SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA.

(1)(4)

Note:

Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 61, L. R. 27/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 6 bis sostituito da art. 4, comma 13, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

CAPO III

Altre forme di vendita

Art. 19

(Vendita negli outlet)

(1)

1. La denominazione di outlet, può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.

2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono tenuti separati dalle altre merci.

3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.

4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.

Note:

Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 20

(Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)

1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.

2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.

(2)

3. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:

a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;

b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;

c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.

4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.

5. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con particolare riguardo a:

a) requisiti strutturali e organizzativi minimi;

b) modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui alla lettera a) da parte delle strutture già operative;

c) criteri per l'assegnazione degli spazi di vendita;

d) modalità di adozione del regolamento del mercato e materie oggetto del regolamento medesimo;

e) categorie di venditori e acquirenti ammessi alle negoziazioni;

f) modalità di vendita all'asta e disciplina delle borse merci.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 21

(Spacci interni)

1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.

2. L'attivazione dell'esercizio non è soggetta ad alcuna comunicazione al Comune competente, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

(1)(2)

3. Ai soggetti ammessi all'acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un apposito registro.

4. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 22

(Distribuzione automatica)

1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività.

(3)

2. Nella segnalazione certificata di inizio attività devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione dell'impresa.

(1)(4)

2 bis. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

(2)

3. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13.

4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.

5. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all'allegato A, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 23

(Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

(1)(2)

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 24

(Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

(1)(2)

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 24 bis

(Commercio elettronico)

(1)

1. Le attività di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), possono essere svolte liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.

(2)

2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico.

3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e del decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).

Note:

Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 13/2023

Art. 24 ter

(Forme speciali di vendita senza comunicazione)

(1)

1. La vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13, se effettuata mediante le forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23, 24 e 24 bis e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita, non è soggetta alla presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività, se richiesta, o comunque altra forma di comunicazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 25

(Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale)

1. Gli esercizi commerciali all'ingrosso, inclusi i <<cash and carry>> e le tipologie similari, svolgono la loro attività di vendita esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori.

2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.

Art. 26

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 16/2010

Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 16/2010

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

CAPO IV

Orari

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 29

(Giornate di chiusura degli esercizi)

(11)(12)(13)

1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007

Comma 10 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007

Comma 11 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

10  Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

11  Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.

12  Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 ottobre 2016, come disposto all'art. 1, comma 2, della medesima L.R. 4/2016.

13  Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 1 della L.R. 4/2016.

Art. 29 bis

(Ambito di applicazione dell'articolo 29)

(1)(3)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 47, lettera a), L. R. 12/2010

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 4/2016

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 30

(Deroghe per le località a prevalente economia turistica)

(1)(13)

1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente le giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.

(4)(7)

2.

( ABROGATO )

(2)(5)

3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro. Con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato, possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica, anche sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG. Possono ottenere tale qualificazione i Comuni, o particolari zone degli stessi, in cui si registra un rilevante afflusso turistico stagionale od occasionale correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante attrattività.

(3)(6)(8)

3 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti il procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate in cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori.

(9)

3 ter. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni ne attestino l'opportunità, può disporre per l'intero territorio regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste.

(10)

3 quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base della documentazione presentata dagli stessi attestante la fruizione turistica dei territori.

(11)

3 quinquies. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio).

(12)

Note:

Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008

Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 47, lettera b), L. R. 12/2010

Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

10  Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

11  Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

12  Comma 3 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

13  Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 3 della L.R. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della L.R. 19/2016.

Art. 30 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2007

Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008

Art. 31

(Esclusioni)

1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:

a) le farmacie;

b) le rivendite di generi di monopolio;

c) gli esercizi interni alle strutture ricettive;

d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

e) i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;

f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;

g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;

h) gli impianti di distribuzione carburante;

i) le imprese artigiane o industriali non rientranti nell'articolo 28, comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;

j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;

k) le rivendite di fiori.

2. Si considerano prevalenti le attività esercitate su oltre metà della superficie di vendita o riguardanti oltre la metà del volume d'affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.

CAPO V

Pubblicità degli orari, dei prezzi e vendite straordinarie

Art. 32

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.

2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.

3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti appartenenti ai generi speciali.

5 bis. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'allestimento della vetrina, anche in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tale operazione.

(1)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 32 bis

(Pubblicità degli orari)

(1)

1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche all'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 33

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 13 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 34

(Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi)

(1)(9)

1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.

(8)

3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.

4.

( ABROGATO )

(10)

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011

Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014

Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015

Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

10  Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 35

(Disciplina delle vendite promozionali e di liquidazione)

(1)(4)

1. Le vendite promozionali caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinati a facoltà dell'esercente e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

Note:

Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 37

(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate agli articoli 34 e 35, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un'informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati.

(3)

1 bis. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

(4)

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Nelle vendite regolate agli articoli 34 e 35, le merci offerte devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria dev'essere sospesa.

(5)

4. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7. È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura <<vetrina in allestimento>> per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

9.

( ABROGATO )

(2)

10. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

CAPO VI

Variazioni soggettive e oggettive del titolo

Art. 38

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio.

2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Superato tale termine, l'operatore comunica preventivamente al Comune anche più di una volta la sospensione dell'attività per periodi non superiori a dodici mesi, fino ad un massimo di tre anni.

(3)

3. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev'essere comunicata dall'esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.

4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario deve darne comunicazione al Comune nei termini di cui al comma 3, solo qualora la comunicazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, venga presentata successivamente.

(2)(4)

4 bis. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al Comune competente, questi può dichiarare cessata l'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività effettuata dall'operatore cessante.

(5)

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località a prevalente economia turistica.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 4 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 39

(Subingresso)

(6)

1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. La comunicazione deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 7, lettera b), e 9.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nel caso delle forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23 e 24 è effettuata la comunicazione di subingresso ai sensi dei commi precedenti.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 4 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 5/2023

TITOLO III

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

CAPO I

Disciplina del commercio sulle aree pubbliche

Art. 40

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso di operatori commerciali, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

(1)

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;

b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Note:

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 41

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano anche:

a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

b bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.

(2)

2. Il presente titolo non si applica:

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

(3)(7)

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(4)(8)(9)

2 ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.

(5)

2 quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

(6)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, L. R. 26/2012

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 2 ter aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 2 quater aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 1, L. R. 19/2016

Comma 2 bis abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 42

(Esercizio dell'attività)

(4)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

a) su posteggi di mercati o fiere ovvero posteggi isolati dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:

1) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;

2) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a chilometro zero;

3) rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti e alle caratteristiche della struttura utilizzata;

4) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

(5)(6)(7)(9)

1 bis. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'anzianità e l'esperienza acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica.

(10)

2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA al SUAP del Comune sede del posteggio, oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).

2 bis. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.

(11)

3. Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;

b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

(8)(12)

4. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lettera b), non può presentare ulteriori SCIA per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.

6. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.

7. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

8. Uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA, ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 4/2016

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2016

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019

Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 19, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 2, lettera c), L. R. 9/2019

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

10  Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

11  Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

12  Parole soppresse al comma 3 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023

Art. 43

(Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività)

(1)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.

(2)

2 bis. I titolari di posteggi ubicati in mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.

(3)

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.

3 bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

(4)

3 ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

(5)

3 quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

(6)

3 quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

(7)

4. L'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228/2001, possono sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

(9)

4 bis. Il Comune può definire con proprio regolamento il limite temporale di sosta e la distanza minima di spostamento dell'impresa commerciale di cui al comma 4.

(10)

5.

( ABROGATO )

(8)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 3 ter aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 3 quater aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 3 quinquies aggiunto da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 5 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

10  Comma 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 44

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 45

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 46

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 47

(Prescrizioni per i prodotti alimentari)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2 ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

(1)

1 bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:

a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;

b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;

c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.

(2)

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

4.

( ABROGATO )

(6)

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche e integrazioni.

(3)

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 5 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 48

(Disposizioni relative ai mercati)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.

(3)

2. L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

(4)(20)

3. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.

(5)(6)(16)

4. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e all'articolo 49.

(7)(17)

4 bis. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.

(21)

5.

( ABROGATO )

(8)(18)(19)(22)

6.

( ABROGATO )

(9)

7.

( ABROGATO )

(10)

8.

( ABROGATO )

(11)

9.

( ABROGATO )

(12)

10.

( ABROGATO )

(2)(13)

11.

( ABROGATO )

(14)

12.

( ABROGATO )

(15)

13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

14. I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento. A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 14 da art. 11, comma 1, L. R. 7/2007

Parole soppresse al comma 10 da art. 9, comma 1, L. R. 15/2012

Comma 1 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016

Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

10  Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

11  Comma 8 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

12  Comma 9 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

13  Comma 10 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

14  Comma 11 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

15  Comma 12 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

16  Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019

17  Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019

18  Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019

19  Lettera 1) del comma 5 abrogata da art. 19, comma 3, lettera d), L. R. 9/2019

20  Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

21  Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

22  Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

Art. 49

(Posteggi)

1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata previa procedura di selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

(3)(15)(17)

2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

(4)

3. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 43.

(5)

4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.

(6)

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione, possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire con proprio regolamento specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

(1)(7)(16)(18)

6.

( ABROGATO )

(13)

7.

( ABROGATO )

(14)

8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.

(2)(8)

8 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima del 10 per cento.

(19)

9. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare.

(9)(10)

10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti distinte per categoria di riciclaggio.

(11)

11. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 è divenuto esecutivo.

12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

13. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43.

(12)

Note:

Parole soppresse al comma 5 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole soppresse al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016

Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 9 da art. 27, comma 1, lettera g), L. R. 4/2016

10  Parole soppresse al comma 9 da art. 27, comma 1, lettera g), L. R. 4/2016

11  Parole aggiunte al comma 10 da art. 27, comma 1, lettera h), L. R. 4/2016

12  Parole soppresse al comma 13 da art. 27, comma 1, lettera i), L. R. 4/2016

13  Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

14  Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

15  Comma 1 sostituito da art. 19, comma 4, lettera a), L. R. 9/2019

16  Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 4, lettera b), L. R. 9/2019

17  Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

18  Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

19  Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 13/2023

Art. 50

(Determinazione delle aree relative alle fiere)

(3)(6)

1. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione di durata da nove a dodici anni del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).

2. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene ai sensi di quanto sancito dall'articolo 49, comma 5.

3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni con proprio regolamento.

Note:

Parole soppresse al comma 9 da art. 33, comma 1, L. R. 27/2007

Comma 9 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 5, lettera a), L. R. 9/2019

Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 5, lettera b), L. R. 9/2019

Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 51

(Orari)

(1)(2)

1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.

2. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 43, commi 2 e 3, i Comuni adeguano la durata temporale della sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Note:

Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 52

(Subingresso)

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o del ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, in quanto compatibili.

(1)(2)

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda comporta anche quello del posteggio.

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole soppresse al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Art. 52 bis

(Rinvio alla disciplina statale)

(1)

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni statali in materia di commercio su aree pubbliche.

Note:

Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 53

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 15/2012

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 54

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

TITOLO IV

COMMERCIO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

CAPO I

Disciplina del commercio della stampa quotidiana e periodica

Art. 55

(Rinvio alla disciplina statale)

(1)(2)

1. L'ambito del commercio della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

Note:

Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 19/2016

Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 56

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2016

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 57

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 19/2016

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 58

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 60

( ABROGATO )

(8)

Note:

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 13/2008

Comma 3 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 13/2008

Comma 4 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 13/2008

Comma 5 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 13/2008

Parole soppresse al comma 6 da art. 12, comma 4, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 7 da art. 12, comma 5, L. R. 13/2008

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 61

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 62

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 63

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 64

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

TITOLO V

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I

Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 65

(Definizioni)

(1)(2)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela;

b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;

d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;

e) somministrazione nel domicilio del consumatore:

1) home food: attività di produzione di alimenti e bevande destinati alla vendita al dettaglio in una cucina domestica o comunque locali adibiti principalmente ad abitazione privata;

2) home restaurant: attività caratterizzata dalla somministrazione di alimenti e bevande presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

3) catering: attività che consiste nel preparare o distribuire pasti presso il domicilio del consumatore o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprende la preparazione dei tavoli e/o buffet e il servizio di somministrazione;

4) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione di eventi nei quali l'impresa può impegnarsi anche a preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, in aggiunta alla preparazione dei tavoli e/o buffet e del servizio di somministrazione;

f) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), e successive modifiche, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;

g) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;

h) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 22/2015

Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 66

(Esclusioni)

1. Le norme della presente legge non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

c)

( ABROGATA )

(1)(2)

Note:

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2008

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 61, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 67

(Tipologia degli esercizi)

1. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in:

a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;

b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

(1)

2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.

(2)

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 15/2012

Comma 2 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 68

(Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

(8)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.

2. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.

3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.

4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

5. È soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b);

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;

c) nel domicilio del consumatore;

d) nelle attività svolte in forma temporanea;

e) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro;

f) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

6. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

7. Tutti gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto e consegnare al domicilio dell'acquirente, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attività di vendita è subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.

8. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

Note:

Parole soppresse al comma 6 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 7 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2008

Lettera h) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 48, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 1 sostituito da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 6 abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 7 abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 69

(Indirizzi e criteri di programmazione)

(1)

1. I Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela.

(2)

2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c) i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e di propensione al consumo di alcol;

d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

(3)(4)

4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Note:

Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2012

Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023

Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 70

(Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività)

(4)

1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubicata la sede dell'attività.

2. Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.

3. L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dell'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 7/2007

Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 1, L. R. 13/2008

Parole aggiunte al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 71

(Attività temporanea)

(1)(2)

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.

3. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.

Note:

Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 72

(Subingresso)

(7)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui ha sede l'esercizio e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

(8)

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, alla data del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro il termine di dodici mesi a decorrere dalle predette date, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 83, comma 5, lettera a), salva comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità di cui alla medesima disposizione.

(9)

3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva la comunicazione di proroga di cui al medesimo comma 2.

(10)

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

6. Alla sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Note:

Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 5/2023

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 13/2023

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023

10  Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023

Art. 73

(Disposizioni per i distributori automatici)

(3)

1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.

2. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mediante distributori automatici collocati in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo allocato nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 70.

3. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi già autorizzati alla somministrazione o alla vendita di generi alimentari, o nelle loro immediate vicinanze, nonché nei locali non aperti al pubblico di cui all'articolo 21, comma 1, e di cui all'articolo 68, comma 5, lettere e) e f), è soggetta alla sola osservanza delle norme igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, alle norme di pubblica sicurezza.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 74

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 6 da art. 20, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 75

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 76

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 77

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 77 bis

(Pubblicità degli orari)

(1)

1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.

2. Il Comune può disporre per motivi imperativi le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 78

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

(1)

2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 13/2008

TITOLO VI

SANZIONI

CAPO I

Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione

Art. 79

(Disposizioni comuni)

1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate in base alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

3. In caso di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività secondo quanto stabilito agli articoli 80, 81, 82 e 83, e, qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 80

(Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)

(19)

1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.

3. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

5. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui all'articolo 32 e 32 bis sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

6. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 34, 35, e 37, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

7. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 12, comma 2, e articolo 13 sono revocati nei casi in cui il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, superi il limite massimo di tre anni senza riattivazione dell'esercizio commerciale;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

d) commetta recidiva, come definita all'articolo 79, comma 2, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;

e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

8. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 nel caso in cui non vengono rispettati i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi.

9. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui agli articoli 11 e 12, per le violazioni di cui al comma 7, lettere c), d) ed e) del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 7, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.

10. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.

11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a metri quadrati 1.500.

12. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a metri quadrati 1.500.

13. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 5 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2008

Comma 5 bis aggiunto da art. 22, comma 3, L. R. 13/2008

Comma 11 sostituito da art. 22, comma 4, L. R. 13/2008

Comma 5 bis sostituito da art. 2, comma 47, lettera c), L. R. 12/2010

Comma 4 abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 23/2014

Comma 2 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 2 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

10  Parole sostituite al comma 11 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

11  Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 2, L. R. 4/2016

12  Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

13  Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

14  Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

15  Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

16  Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

17  Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

18  Comma 13 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016

19  Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 81

(Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

(2)

2. Ai fini del comma 1:

a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;

b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

(3)

2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

(5)

4. Con il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.

5. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;

c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;

d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

(4)

6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

6 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 42, comma 2 bis, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.

(6)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 1 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Comma 6 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 82

( ABROGATO )

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 83

(Sanzioni amministrative relative alla somministrazione)

(6)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 bis e 78, in materia di pubblicità dei prezzi e degli orari, è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

4.

( ABROGATO )

(7)

5. È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;

c) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;

d) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

6. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

7. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

8. La violazione delle disposizioni di cui al titolo V, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.

Note:

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 67, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Comma 2 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 5/2023

Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 13/2023

TITOLO VII

MONITORAGGIO E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

CAPO I

Organismi operanti nel settore del commercio

Art. 84

(Osservatorio regionale del commercio)

(23)

1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima:

a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

b) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera b), registrando, inoltre, le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;

c) elaborare e diffondere, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;

d) esprimere il parere di cui all'articolo 15, comma 11, nonché eventuali pareri in merito alla congruità commerciale dei Piani e criteri qualora i contenuti di detti strumenti di programmazione siano incongruenti con i dati di cui alla lettera a), anche al fine della relazione di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a);

e)

( ABROGATA )

(24)

2. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.

4. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 3 comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adempimento di tale obbligo.

Note:

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2008

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008

Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 2, L. R. 13/2008

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 24, comma 3, L. R. 13/2008

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 4, L. R. 13/2008

Comma 1 bis aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008

Comma 1 ter aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008

Comma 1 quater aggiunto da art. 24, comma 5, L. R. 13/2008

Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 24, comma 6, L. R. 13/2008

10  Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 24, comma 7, L. R. 13/2008

11  Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 16/2010

12  Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 16/2010

13  Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

14  Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

15  Comma 1 ter abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

16  Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012

17  Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012

18  Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012

19  Parole aggiunte alla lettera a ter) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

20  Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

21  Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

22  Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 34, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

23  Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 19/2016

24  Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 84 bis

(Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)

(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate:

a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

c) concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 64 della legge regionale 21/2016.

(3)(6)(7)(8)

2. Il CATT FVG svolge e realizza l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.

3. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

(2)

4. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.

5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1, il CATT FVG:

a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;

b) prevede nello statuto il reinvestimento degli utili nelle attività statutarie;

c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 3.

(9)

6. Il CATT FVG è autorizzato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998, e dall'1 gennaio 2017 all'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, su domanda presentata entro il 30 settembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di commercio unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'elenco dei soci e alla relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui al comma 5, lettera c).

7. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 5 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione. Il termine per la conclusione del relativo procedimento è di sessanta giorni.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, alle domande pervenute e non finanziate nell'anno precedente riferite alle misure contributive di cui all'articolo 100.

(4)(10)

9. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:

a) consulenza e assistenza tecnica, finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;

b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;

c) iniziative per l'animazione del territorio, finalizzate alla realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni;

d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.

10. Il programma di cui al comma 9 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 9.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dai regolamenti di cui al comma 10 e dalle direttive di cui al comma 8.

12. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATT FVG a sollievo delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2017 per gli investimenti e per le attività funzionali al primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

(5)

14. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 9, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2016

Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 19/2016

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.

Comma 8 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017

Comma 13 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 34, L. R. 37/2017

Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 46, comma 6, L. R. 6/2019

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 8/2022

Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 41, comma 1, L. R. 5/2023

10  Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 47, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 85

(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)

(7)(8)

1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali; l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.

(1)(6)(10)(11)(23)

2. I CAT svolgono la loro attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:

a) formazione professionale degli operatori commerciali;

b) assistenza tecnica generale;

c) formazione e aggiornamento professionale;

d) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;

e) gestione economica e finanziaria dell'impresa;

f) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;

g) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;

g bis) formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

h) gestione delle risorse umane;

i) sicurezza e tutela del consumatore;

j) tutela dell'ambiente;

k) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;

l) rapporti con le pubbliche amministrazioni;

m) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;

n) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.

(17)(24)

2 bis. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.

(25)

2 ter. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro).

(26)

2 quater. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

(27)

3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.

4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.

5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.

5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.

(12)

6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.

(20)(21)(22)

7. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)

8.

( ABROGATO )

(3)(13)(19)

8 bis.

( ABROGATO )

(5)(9)

9.

( ABROGATO )

(14)

10.

( ABROGATO )

(4)(15)(18)

10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.

(16)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010

Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010

Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 2, comma 27, lettera a), L. R. 22/2010

Comma 10 sostituito da art. 2, comma 27, lettera b), L. R. 22/2010

Comma 8 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012

Comma 8 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 8 bis, L.R. 29/2005.

10  Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

11  Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

12  Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

13  Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

14  Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

15  Comma 10 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

16  Comma 10 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

17  Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016

18  Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 13, comma 3, L. R. 4/2016

19  Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 13, comma 4, L. R. 4/2016

20  Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 19/2016

21  Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 31/2017

22  Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 13, L. R. 31/2017

23  Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

24  Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

25  Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

26  Comma 2 ter aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

27  Comma 2 quater aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

CAPO I BIS

Centri commerciali naturali

Art. 85 bis

centri commerciali naturali

(1)

1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.

2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.

3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.

(2)(3)

4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 4/2016

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".

Parole soppresse al comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 3/2021

CAPO II

Aree urbane, locali storici e servizi di prossimità

Art. 86

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 87

(Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)

(5)(6)

1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.

(7)(17)

1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. , che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.

(8)(18)

1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.

(9)

2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 1 bis in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività.

(10)(11)

3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.

4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione copia delle schede del censimento effettuato.

(12)

5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.

(13)

6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

(14)

6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:

a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.

(15)

7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.

8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.

9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

(16)

Note:

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 7 da art. 5, comma 41, L. R. 30/2007

Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera a), L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera b), L. R. 24/2009

Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 26/2012

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

10  Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

11  Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

12  Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

13  Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

14  Parole aggiunte al comma 6 da art. 1, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

15  Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

16  Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 6, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

17  Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

18  Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

Art. 88

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 89

(Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)

(1)

1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

(2)

2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.

3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.

Note:

Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 26/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 90

(Vincoli di destinazione d'uso)

1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i finanziamenti di cui all'articolo 89 sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

2. In caso di violazione del vincolo di destinazione il contributo è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 91

(Attribuzione del marchio)

1. I locali storici censiti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un marchio da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata da apposito <<logo>>, di <<Locale Storico del Friuli Venezia Giulia>>.

Art. 92

(Partecipazione alle spese di censimento)

1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 50 per cento della spesa.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo.

Art. 93

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

CAPO III

Interventi di sostegno

Art. 94

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 17/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera f), L. R. 11/2009

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 95

( ABROGATO )

(1)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005

Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2008

Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 13/2008

Parole soppresse al comma 5 da art. 25, comma 3, L. R. 13/2008

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 75, L. R. 17/2008

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

10  Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.

Art. 96

( ABROGATO )

(1)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12 bis, comma 2, L. R. 4/2005

Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 25, L. R. 11/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 47, L. R. 24/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera d), L. R. 24/2009

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.

Art. 97

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 98

(Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi)

(1)(15)(38)(39)(40)(41)(42)

1.

( ABROGATO )

(18)(37)

2.

( ABROGATO )

(8)(19)

3.

( ABROGATO )

(14)(20)

3.1.

( ABROGATO )

(11)(21)

3.2.

( ABROGATO )

(12)(22)

3 bis.

( ABROGATO )

(9)(23)(36)

3 ter.

( ABROGATO )

(10)(24)

4.

( ABROGATO )

(13)(25)

5.

( ABROGATO )

(26)

6.

( ABROGATO )

(2)(4)(27)

6 bis.

( ABROGATO )

(3)(28)

7.

( ABROGATO )

(29)

8.

( ABROGATO )

(30)

9.

( ABROGATO )

(31)

10.

( ABROGATO )

(32)

11.

( ABROGATO )

(5)(33)

12. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 14 fanno carico al Fondo.

(16)

13.

( ABROGATO )

(6)(34)

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, per assicurare al Comitato di gestione, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, un adeguato supporto tecnico e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.

(17)

15.

( ABROGATO )

(35)

16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.

(7)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41 bis, comma 1, L. R. 4/2005

Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2007

Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 13/2008

Parole soppresse al comma 11 da art. 27, comma 2, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 13 da art. 27, comma 3, L. R. 13/2008

Comma 16 sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 13/2008

Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 28, L. R. 11/2009

Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009

10  Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 29, L. R. 11/2009

11  Comma 3 .1 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009

12  Comma 3 .2 aggiunto da art. 2, comma 46, lettera a), L. R. 24/2009

13  Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 46, lettera b), L. R. 24/2009

14  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009

15  Rubrica dell'articolo sostituita da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 2/2012

16  Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 2/2012

17  Parole aggiunte al comma 14 da art. 13, comma 5, lettera c), L. R. 2/2012

18  Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

19  Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

20  Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

21  Comma 3 .1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

22  Comma 3 .2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

23  Comma 3 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

24  Comma 3 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

25  Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

26  Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

27  Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

28  Comma 6 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

29  Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

30  Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

31  Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

32  Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

33  Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

34  Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

35  Comma 15 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.

36  Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 2, comma 14 bis, L. R. 6/2013

37  Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

38  Ai sensi dell'art. 33, c. 2, della L.R. 19/2016 resta confermata l'abrogazione degli articoli 95, 96 e dei commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 98 della L.R. 29/2005.

39  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 25 della L.R. 13/2021, l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1/7/2022 le disposizioni di cui ai commi 12, 14 e 16 del presente articolo.

40  I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.

41  In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/7/2022 è prorogato all'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.

42  In riferimento all'applicazione delle disposizioni dei commi 12, 14 e 16 del presente articolo, il termine dell'1/1/2023 è prorogato all'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.

Art. 99

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 100

(Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)

(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)

1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) acquisto di automezzi;

h)

( ABROGATA )

i)

( ABROGATA )

j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

(7)(10)(11)(12)(13)

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.

(14)

5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).

6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria.

(16)

7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all' articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3.

(15)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 98, L. R. 1/2007

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 19/2015

Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 11, L. R. 14/2016

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 58, L. R. 31/2017

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 30, L. R. 45/2017

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 70, L. R. 14/2018

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 6/2019

10  Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

11  Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

12  Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

13  Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 45, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023

14  Parole sostituite al comma 4 da art. 45, comma 1, lettera d), L. R. 5/2023

15  Parole soppresse al comma 7 da art. 45, comma 1, lettera e), L. R. 5/2023

16  Comma 6 sostituito da art. 45, comma 1, lettera f), L. R. 5/2023

Art. 100 bis

(Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni)

(1)

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020

Art. 101

(Assegnazione fondi)

(8)

1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(11)

2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.

4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.

5. Con deliberazione della Giunta regionale il CATT è autorizzato a utilizzare i fondi a esso assegnati per l'esercizio delle funzioni delegate per le finalità di cui all'articolo 100, non concessi al 31 dicembre, per una quota non eccedente il fabbisogno emergente dalle domande presentate, nell'esercizio finanziario successivo e per le medesime finalità.

(9)

5 bis. Il CATT FVG restituisce alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la quota eccedente il fabbisogno di cui al comma 5.

(10)

Note:

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007

Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009

Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010

Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012

Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017

10  Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017

11  Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 102

(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 100 sono definiti con regolamento regionale.

Art. 102 bis

(Ripartizione dei fondi)

(1)

1. Il CATT FVG assicura che la ripartizione a livello territoriale dei fondi di cui all'articolo 101 e dei fondi relativi ai programmi di cui all'articolo 84 bis, comma 9, avvenga con la medesima percentuale risultante dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014. Con le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 37/2017

Art. 103

(Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all'ingrosso)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi.

2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono i soggetti gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso.

2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali da realizzarsi in via diretta o indiretta finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all'ingrosso e oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale.

(1)(2)

2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis.

(3)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 42, L. R. 30/2007

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 11/2011

Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 48, lettera c), L. R. 11/2011

Art. 104

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 105

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.

2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:

a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento;

e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie;

f)

( ABROGATA )

g)

( ABROGATA )

h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016

Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 19/2016

Lettera g) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), L. R. 19/2016

Lettera h) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 19/2016

10  Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 5/2023

TITOLO VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO)

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 2/2002 (Disciplina organica del turismo)

Art. 106

(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(6)

2.

( ABROGATO )

(7)

3.

( ABROGATO )

(8)

4.

( ABROGATO )

(9)

5.

( ABROGATO )

(10)

6.

( ABROGATO )

(11)

7.

( ABROGATO )

(12)

8. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<4. La Regione può partecipare ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36 direttamente o attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 9.>>.

9.

( ABROGATO )

(13)

10.

( ABROGATO )

(14)

11.

( ABROGATO )

(15)

12.

( ABROGATO )

(16)

13.

( ABROGATO )

(17)

14.

( ABROGATO )

(18)

15.

( ABROGATO )

(5)

16.

( ABROGATO )

(2)

17.

( ABROGATO )

(19)

18.

( ABROGATO )

(20)

19.

( ABROGATO )

(21)

20.

( ABROGATO )

(22)

21.

( ABROGATO )

(23)

22.

( ABROGATO )

(24)

23.

( ABROGATO )

(25)

24.

( ABROGATO )

(26)

25.

( ABROGATO )

(27)

26.

( ABROGATO )

(28)

27.

( ABROGATO )

(29)

28.

( ABROGATO )

(30)

29.

( ABROGATO )

(31)

30.

( ABROGATO )

(1)

31.

( ABROGATO )

(3)

32.

( ABROGATO )

(4)

33.

( ABROGATO )

(32)

34.

( ABROGATO )

(33)

35.

( ABROGATO )

(34)

36.

( ABROGATO )

(35)

37.

( ABROGATO )

(36)

38.

( ABROGATO )

(37)(40)

39.

( ABROGATO )

(38)

40.

( ABROGATO )

(39)

41. Con decorrenza dal 1 gennaio 2006 fanno carico al capitolo corrispondente al capitolo 9188 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale 2005-2007 e al bilancio per l'anno 2005, gli oneri relativi agli interventi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16;

b) articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;

c) articolo 53 della legge regionale 12/2002;

d) articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

e) articolo 10, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

f) articolo 184, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

g) articoli 2 e 4 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63;

h) articoli 1 e 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58;

i) articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

42. Alla rubrica del punto 3 della lettera C1 dell'allegato C alla legge regionale 2/2002 le parole: <<struttura ricettiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<unità immobiliare>>.

43. Il punto 5 della lettera C1 dell'allegato C è sostituito dal seguente: <<5. ARREDAMENTO: prevalentemente su misura 4; di serie 0>>.

44. Il punto 6 della lettera C1 dell'allegato C è sostituito dal seguente: <<6. ATTREZZATURA: nuova 4, meno di tre anni 3, più di tre anni 1>>.

45. Il punto 7 della lettera C1 dell'allegato C è abrogato.

46. Al punto 8 della lettera C1 dell'allegato C sono aggiunte le seguenti parole: <<impianti di climatizzazione 4>>.

47. Al punto 9 della lettera C1 dell'allegato C le parole: <<aria condizionata 1>> sono soppresse.

Note:

Comma 30 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 7/2007

Comma 16 abrogato da art. 2, comma 80, lettera c), L. R. 24/2009

Comma 31 abrogato da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Comma 32 abrogato da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Comma 15 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 bis, L.R. 2/2002, con effetto dall'1/1/2016.

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

Comma 2 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

Comma 3 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

10  Comma 5 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

11  Comma 6 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

12  Comma 7 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

13  Comma 9 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

14  Comma 10 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

15  Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

16  Comma 12 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

17  Comma 13 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

18  Comma 14 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

19  Comma 17 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

20  Comma 18 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

21  Comma 19 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

22  Comma 20 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

23  Comma 21 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

24  Comma 22 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

25  Comma 23 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

26  Comma 24 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

27  Comma 25 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

28  Comma 26 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

29  Comma 27 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

30  Comma 28 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

31  Comma 29 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

32  Comma 33 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

33  Comma 34 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

34  Comma 35 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

35  Comma 36 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

36  Comma 37 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

37  Comma 38 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

38  Comma 39 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

39  Comma 40 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

40  Comma 38 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017 . Peraltro il comma era già stato abrogato dall'art. 105, c. 1, lett. h), L.R. 21/2016.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 107

(Disposizioni transitorie)

(3)(5)

1. Il Direttore generale della TurismoFVG è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, è nominato un Commissario straordinario incaricato di provvedere all'adozione degli atti amministrativi e gestionali necessari a garantire senza interruzioni il perseguimento delle finalità di pubblico interesse in campo turistico che attualmente sono in capo alle AIAT, nelle more della nomina del Direttore generale della TurismoFVG, e in particolare:

a) all'adozione di un bilancio di previsione consolidato per l'anno 2006 sulla base dei bilanci di previsione per l'anno 2006 adottati dai direttori delle AIAT, che funge da bilancio di previsione della TurismoFVG;

b) alla gestione del medesimo sino alla preposizione del Direttore generale.

3. Il Commissario si avvale di uno o più Vicecommissari, nominati con la procedura di cui al comma 2, cui può delegare compiti e funzioni riferiti alla gestione delle AIAT e alla liquidazione delle medesime. Il provvedimento di nomina determina l'indennità mensile di carica del Commissario e dei Vicecommissari, nonché la data di subentro dei medesimi al posto dei direttori delle AIAT.

4. Il Commissario straordinario svolge altresì le funzioni di Commissario liquidatore delle AIAT e provvede pertanto alla liquidazione delle medesime secondo le direttive impartite dal presente articolo e dalla Giunta regionale.

5. In particolare, entro sessanta giorni dalla nomina, i Commissari provvedono a:

a) predisporre lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà delle AIAT;

b) predisporre un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale delle AIAT;

c) predisporre la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi delle AIAT comprese le eventuali partecipazioni in società;

d) fornire alla Direzione centrale attività produttive gli elementi per l'accertamento dei residui attivi e passivi e la giacenza di cassa del bilancio consolidato AIAT per il 2006.

6. All'approvazione degli atti di cui ai commi 2, lettera a), e 5 provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive.

7. Salvo quanto previsto dal comma 14, con la delibera di approvazione degli atti di cui al comma 5 la Giunta regionale individua, con riferimento a ciascuna AIAT, i rapporti attivi e passivi nella cui titolarità subentrano rispettivamente la TurismoFVG e l'Amministrazione regionale.

8. Le AIAT sono soppresse a decorrere dalla data di comunicazione alla TurismoFVG dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei documenti di cui al comma 5.

9. Sino alla definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 13, della presente legge, dell'assetto organizzativo, continuano a operare, quali sedi operative territoriali di livello non direzionale della TurismoFVG, le strutture e gli IAT delle AIAT.

10. In relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 25, della presente legge, è demandata a successivi provvedimenti la definizione delle risorse materiali e umane da devolvere ai Comuni; nelle more di tale devoluzione, nei comuni in cui operano sedi e uffici AIAT, le attività di informazione e accoglienza turistica sono assicurate dalla TurismoFVG sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni competenti.

(1)

11. In relazione al disposto di cui al comma 9 e in attesa dell'adozione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 21, della presente legge, dei provvedimenti di comando, il personale del ruolo unico regionale assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle strutture e agli IAT delle AIAT continua a prestare servizio presso dette strutture.

12. La Regione, in conformità alle disposizioni della presente legge, adegua il proprio <<Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali>>, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. , pubblicato sul 1 supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004 al BUR n. 36 dell'8 settembre 2004, e successive modifiche.

13. Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di abrogazioni, tutti i riferimenti normativi alle AIAT devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione delle medesime, alla TurismoFVG.

14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale in favore delle AIAT sono confermati a favore della TurismoFVG che subentra nei mutui già attivati dalle AIAT per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

15. Alla TurismoFVG sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti alle funzioni già in capo all'Amministrazione regionale e riguardanti la promozione dell'immagine turistica regionale. A tal fine, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di spesa.

16. Agli oneri di cui al presente Titolo si fa fronte con le risorse determinate in sede di legge finanziaria per l'anno 2006. Gli oneri relativi alle spese per il primo impianto della TurismoFVG da sostenersi nel corrente esercizio finanziario, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai bilanci delle AIAT.

17. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 26, della presente legge, si applica solo alle domande di iscrizione presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

17 bis. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d'area dell'ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della legge regionale 2/2002, le azioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG.

(2)(4)

Note:

Integrata la disciplina del comma 10 da art. 3, comma 2, L. R. 24/2006

Comma 17 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 7/2007

Autorizzata dall'art. 23, comma 1, L.R. 10/2012, con riferimento al disposto del comma 7, la dismissione delle partecipazioni della Regione alla società Fiera Trieste SpA. Sino alla conclusione della procedura di dismissione e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle disposizioni riferite alla partecipazione azionaria a Fiera Trieste SpA, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.

Parole sostituite al comma 17 bis da art. 25, comma 1, L. R. 10/2012

Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

Art. 108

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 16 della legge regionale 2/2002;

b) il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 2/2002;

c) l'articolo 19 della legge regionale 2/2002;

d) l'articolo 23 della legge regionale 2/2002;

e) il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 2/2002;

f) il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 2/2002;

g) l'articolo 86 della legge regionale 2/2002.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni procedimentali, transitorie e finali

Art. 109

(Denuncia di inizio attività e domanda di titoli autorizzativi)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Sono elencate all'allegato E le attività alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il regime del silenzio assenso relativamente ai seguenti settori:

a) iscrizione agli appositi registri o albi presso le Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) commercio in sede fissa;

c) commercio sulle aree pubbliche;

d) commercio della stampa quotidiana e periodica;

e) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 109 bis

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 72, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 110

(Disposizioni transitorie)

1. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991 relative allo stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in altri locali o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende della medesima tipologia. Decorso inutilmente tale termine, le autorizzazioni riguardanti la medesima azienda si intendono riunite in un unico titolo e i Comuni provvedono ad aggiornare il provvedimento esistente.

2. Le prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 73 e 74 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), e successive modifiche, non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.

3. Ai Comuni che hanno adottato i Piani di settore, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito apportare le necessarie modifiche affinché possano essere utilizzate le superfici di vendita degli esercizi compresi tra i metri quadrati 801 e i metri quadrati 1.500. Le superfici sono riconosciute in aggiunta al contingente disponibile calcolato secondo le modalità regolamentari della media distribuzione.

4. Nelle more del recepimento delle disposizioni della presente legge e della relativa normativa attuativa, le definizioni di cui all'articolo 2, qualora più favorevoli al richiedente, trovano immediata applicazione anche con riferimento ai criteri, ai Piani di settore o nelle varianti urbanistiche adottate o approvate dai Comuni.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono concedere nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione ancora disponibili in base alla precedente normativa, attribuendo la tipologia unica prevista dalla presente legge.

6. I riferimenti normativi a tipologie di somministrazione di alimenti e bevande non previste dalla presente legge si applicano a quelle in tutto o in parte corrispondenti all'elenco di cui all'articolo 67, che le hanno in tutto o in parte sostituite.

7. Il Fondo di cui all'articolo 98 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività del Fondo di cui all'articolo 106 (Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

8. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 13/1998 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 98, comma 6, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Ai procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

10. I promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere il nulla osta di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), e successive modifiche, o l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), e successive modifiche, entro il termine di sei anni a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla variante urbanistica per l'insediamento della zona Hc.

11. Le autorizzazioni commerciali relative a insediamenti di grande struttura con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, previste da varianti HC autorizzate, adottate e approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate nei limiti stabiliti dai Piani di settore comunali in conformità al Piano per la grande distribuzione. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti di cui ai commi 9 e 10.

12.

( ABROGATO )

(1)

13. Ai procedimenti sanzionatori in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.

14. Nei centri commerciali al dettaglio e nei complessi commerciali, autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è consentita la sostituzione di superfici originariamente destinate ad attività diverse dal commercio al dettaglio con corrispondenti superfici di vendita nel limite massimo di metri quadrati 1.500. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune a condizione che non vi siano aumenti della volumetria edificata complessiva del centro o del complesso commerciale, e attingendo, nell'ambito della loro capienza, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a metri quadrati 15.000 stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente Comune. Nei Comuni ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. (Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita), pubblicato sul BUR n. 25 del 18 giugno 2003, le superfici eventualmente convertite per il commercio al dettaglio vanno scomputate dalla disponibilità del 30 per cento di incremento previsto per le grandi strutture di vendita esistenti.

15. Nella fase transitoria intercorrente dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, nel caso di rilascio di autorizzazione preventiva per variante di zona urbanistica Hc, intervenuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres., del 2003, le superfici incrementali totali per l'insediamento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita, individuate dal Piano per la grande distribuzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 781, possono essere ulteriormente incrementate dai Comuni nella predisposizione del Piano comunale di settore, attingendo, esclusivamente nell'ambito della loro capienza, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a metri quadrati 15.000 stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente Comune. Le superfici incrementabili con tale attingimento non possono comunque eccedere i limiti indicati dall'autorizzazione preventiva urbanistica stessa.

16. Nel caso di rilascio di autorizzazione preventiva per variante di zona urbanistica Hc intervenuto successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres., del 2003, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione), e in concomitanza con il caso in cui le superfici incrementali di sviluppo previste dal Piano per la grande distribuzione approvato con deliberazione della Giunta regionale 781/2005 risultino, per settore merceologico, di consistenza maggiore della disponibilità teorica massima ottenibile con l'applicazione delle metodologie di calcolo di cui all'Allegato A2 e, pertanto, non risultino attingibili disponibilità di superfici di vendita dal Piano comunale di settore, le modalità dell'ampliamento di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 0138/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0140/Pres., saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge.

16 bis. Nei Comuni in cui, a seguito dell'approvazione del Piano di settore del commercio, risulti non disponibile superficie di vendita per esercizi di grande struttura, in relazione esclusivamente al settore non alimentare e in deroga a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 3, lettera d), possono essere autorizzati nuove aperture o ampliamenti, fino al limite massimo di 4.000 metri quadrati di superficie di vendita per il solo settore non alimentare e, comunque, entro il limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita complessiva, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) individuazione del Comune, tra quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);

b) allocazione dell'esercizio di vendita in zona H, in relazione alla quale sia stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) insediamento dell'esercizio di vendita in unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)

17. Fino all'approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi gli atti in vigore.

18. Fino all'approvazione dei regolamenti e dei Piani previsti dalla presente legge, continua ad applicarsi la disciplina contenuta negli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36).

19. Fino all'approvazione dei soli regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 95, comma 3, e 96, comma 3, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella legge regionale 36/1996.

20. La gestione delle disponibilità finanziarie erogate al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ai sensi degli articoli 95 e 96 prosegue senza soluzione di continuità rispettivamente nelle gestioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996.

20 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, si applicano alle domande di agevolazione utilmente presentate a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ovvero alle società di locazione finanziaria convenzionate a partire dall'1 dicembre 2007, con riferimento alle operazioni di leasing, anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 95, comma 3.

(3)

20 bis.1. Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 12 marzo 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 98, comma 8, fino al 31 dicembre 2012.

(6)(7)

20 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95.

(4)

20 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 20 ter e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 95.

(5)

21. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale di provvedere al riordino della normativa di settore, le concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento dell'attività, sono da considerarsi prorogate di ventiquattro mesi.

22. Per le aree in concessione di cui al comma 21 sono sospese le procedure per il rilascio di nuove concessioni e continuano ad applicarsi le disposizioni di legge che disciplinano le cause di decadenza e di revoca delle concessioni in essere.

Note:

Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 16 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 13/2008

Comma 20 bis aggiunto da art. 28, comma 3, L. R. 13/2008

Comma 20 ter aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 22/2010

Comma 20 quater aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 22/2010

Comma 20 bis .1 aggiunto da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Parole sostituite al comma 20 bis .1 da art. 3, comma 27, L. R. 18/2011

Art. 111

(Modificazioni alla legge regionale 3/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), la parola <<, commerciali>> è soppressa.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3/2001 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. È facoltà dei Comuni assoggettare alle disposizioni della presente legge i procedimenti in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. >>.

Art. 112

(Modificazioni all'articolo 71 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 71 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

<<1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l'autonoma mobilità delle persone videolese.>>.

2. I commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 71 della legge regionale 14/2002, come aggiunti dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 15/2004, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 71 della legge regionale 14/2002, come modificato dai commi 1 e 2, trovano applicazione ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 113

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare:

a) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 17 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e provvidenze per incrementare la diffusione della stampa);

b) la legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante <<Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi>>, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia);

c) gli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36);

d) la legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995);

e) il comma 17 dell'articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione);

f) l'articolo 106 e i commi 1 e 6 dell'articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

g) i commi 40 e 41 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione);

h) la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), ad esclusione dell'articolo 39;

i) la legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 (Disciplina del commercio su aree pubbliche);

j) i commi 28 e 31 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

k) gli articoli 49 e 50 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti e Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

l) l'articolo 72 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

m) i commi da 15 a 49, e i commi 51, 53 e 59 dell'articolo 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

n) i commi da 58 a 68 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. <<Legge finanziaria 2001>>);

o) il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);

p) i commi 2 e 4 dell'articolo 158 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

q) i commi 57 e 74 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge finanziaria 2002);

r) i commi da 7 a 22, 25 e da 27 a 40 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

s) il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

t) i commi 68 e 69 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. <<Legge finanziaria 2003>>);

u) i commi da 1 a 7 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

v) gli articoli da 24 a 29, il comma 1 dell'articolo 30, gli articoli da 31 a 45 e l'articolo 47 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

w) gli articoli da 37 a 41 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

x) la legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);

y) la legge regionale 12 novembre 2004, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione);

z) la legge regionale 29 aprile 2005, n. 10 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 <<Tutela e valorizzazione dei locali storici>>).

Art. 114

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 84, comma 3, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 84, comma 5, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 85, comma 2, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9139 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 89, comma 2, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3010 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9249 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 92, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3011 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

7. In relazione al disposto di cui all'articolo 110, commi 19 e 20, gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 95, comma 1, e 96, comma 1, continuano a far carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.5.360.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento ai capitoli 9321 e 9322 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 98, comma 2, lettere a) e b), in relazione al disposto di cui al comma 1 del medesimo articolo 98, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.5.360.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9311 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 99, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9132 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

10. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9146 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 103, comma 1, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento ai capitoli 9094, 9098, 9099, 9102, 9104, 9105, 9112 e 9116 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 106, comma 8 - a decorrere dall'anno 2006 - gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2002, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la soppressione delle parole <<a Consorzi turistici e>> e con l'inserimento delle parole <<alle stesse società d'area>> dopo la parola <<nonché>>.

13. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 8 - a decorrere dall'anno 2006 - continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.3.360.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Spese per la partecipazione ai Consorzi turistici anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata 'Turismo Friuli Venezia Giulia' (TurismoFVG)>>.

Art. 115

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2006 salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 106, commi dall'1 al 26 e dal 38 al 41, 107, 108, 110 e 112, comma 3, hanno effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.