Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
CAPO I
 Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione
Art. 80
1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.
3. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
5. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui all'articolo 32 e 32 bis sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 34, 35, e 37, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
8. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 nel caso in cui non vengono rispettati i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi.
9. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui agli articoli 11 e 12, per le violazioni di cui al comma 7, lettere c), d) ed e) del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 7, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.
10. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.
11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a metri quadrati 1.500.
12. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a metri quadrati 1.500.
13. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 5 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2008
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 22, comma 3, L. R. 13/2008
4 Comma 11 sostituito da art. 22, comma 4, L. R. 13/2008
5 Comma 5 bis sostituito da art. 2, comma 47, lettera c), L. R. 12/2010
6 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 23/2014
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016
8 Comma 2 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
10 Parole sostituite al comma 11 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 2, L. R. 4/2016
12 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
14 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
16 Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
18 Comma 13 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016
19 Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 5/2023
Art. 81
 (Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche)
2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.
6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 83
1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 bis e 78, in materia di pubblicità dei prezzi e degli orari, è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
7. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
8. La violazione delle disposizioni di cui al titolo V, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 67, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
5 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
6 Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 5/2023
7 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 13/2023