Legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
CAPO V
 Pubblicità degli orari, dei prezzi e vendite straordinarie
Art. 32
 (Pubblicità dei prezzi)
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.
2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.
3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti appartenenti ai generi speciali.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
2 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
3 Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
4 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 34
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2008
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 1/2009
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2009
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 4, L. R. 18/2011
5 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 93, L. R. 27/2014
6 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 26/2015
7 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
10 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
Art. 37
 (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)
4. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.
6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura <<vetrina in allestimento>> per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.
8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.
10. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023